La legge di Stabilità fa il punto sui premi di produttività e l'apprendistato

Pubblicato il 14 novembre 2011 Con l’approvazione della legge di Stabilità per il 2012, viene ridefinito il quadro normativo relativo all’attuazione dei salari premiali derivanti da contratti di produttività. La materia, però, se da una parte trova una conferma positiva nell’unicità della fonte regolatoria per la definizione delle retribuzioni incentivanti, dall’altra vede profilarsi uno sdoppiamento dei provvedimenti concessori.

La Legge, infatti, nel confermare l’impianto normativo già delineato dalla Legge n. 111/2011 e ribadire il carattere sperimentale della norma, stabilisce alcuni punti chiave:

- le somme incentivanti devono derivare da una “fonte unica”, che è individuabile nelle intese di secondo livello. Tali somme devono essere collegate ad accordi siglati in forma scritta dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale o all’interno dell’azienda stessa. La misura della rappresentanza sindacale dovrà attenersi ai criteri individuati dalle norme di legge e dagli accordi interconfederali. Nell’ambito degli accordi agevolabili possono essere fatti rientrare anche i contratti di “prossimità” così come individuati dalla manovra estiva bis. Viceversa, i dipendenti delle Pmi, prive della contrattazione sindacale e di secondo livello, rimarranno esclusi dal beneficio;
 - l’applicazione degli sgravi contributivi e fiscali ai suddetti elementi incentivanti è condizionata dal fatto che le stesse siano collegate ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa;
- la misura della tassazione agevolata dovrà essere determinata da un Dpcm, di concerto con il ministero dell’Economia, che dovrà fissare sia l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva, sia il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non potrà usufruire dell’agevolazione;
- anche per quanto riguarda lo sgravio dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori, la misura della detassazione e decontribuzione viene rimessa a due provvedimenti di concessione separati, essendo state di fatto annullate le novità sancite dalla manovra di luglio.

Analogamente, anche in tema di contratto di apprendistato, le disposizioni della nuova legge di Stabilità portano ad individuare sia elementi a favore che contro.

Dal punto di vista dei pro, si rimarca come per il datore di lavoro l’utilizzo del contratto di apprendistato porti a pagare contributi ridotti al 10% per le imprese con più di 10 dipendenti o a non pagarli affatto, nei primi tre anni, se ad essere assunti sono meno di 10 addetti. Il datore può, inoltre, continuare a beneficiare dell’incentivo per un anno se conferma il rapporto. Nel caso decida, invece, di recedere dal contratto potrà farlo senza alcuna obbligo di motivazione anche se la disdetta deve arrivare al lavoratore obbligatoriamente entro un termine di preavviso fissato per contratto. I benefici sono vincolati al rispetto dell’obbligo di formazione prevista dal Ccnl o dalle norme regionali; in caso contrario, il datore di lavoro rischia sanzioni molto gravi (restituzione contributi previdenziali risparmiati moltiplicati per due). Per l’apprendista, l’incentivo consiste in una contribuzione a suo carico pari al 5,84% sia per i contratti stipulati con aziende fino a 9 addetti che con quelle da 10 dipendenti in su. Anche in questo caso la contribuzione agevolata prosegue fino ad un anno dopo la conferma.

Ma, al di là dei vantaggi ricordati, non si può dimenticare l’aspetto negativo di questo nuovo impianto normativo: tutti gli adempimenti previsti dal Testo unico devono essere adottati entro i prossimi sei mesi per non risultare vani.

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