La Legge di delegazione europea 2013 in “Gazzetta Ufficiale”

Pubblicato il 29 ottobre 2014 La Legge n. 154 del 7 ottobre 2014 (Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), che concede al Governo la delega per il recepimento delle direttive Ue e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea, è stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 251 del 28 ottobre 2014.

La legge - che fa seguito alla "Legge di delegazione europea 2013", varata nel primo semestre dell'anno (L. n. 96 del 6 agosto 2013) - sarà in vigore dal 12 novembre 2014.

Con tale provvedimento, l’Italia potrà recepire 19 direttive comunitarie su materie diverse, che spaziano dall’Iva alle assicurazioni, alla fornitura di servizi di media audiovisivi, alla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

Licenziamenti collettivi

Grazie alla norma contenuta nella Legge europea bis, il nostro ordinamento recepisce la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 13 febbraio 2014 (causa C-596/2012) e di conseguenza viene modificata la Legge n. 223/1991 nella parte in cui veniva escluso l’obbligo del rispetto delle procedure di riduzione del personale nei confronti dei dirigenti aziendali.

Pertanto, con la nuova disciplina, nel caso in cui il datore di lavoro decidesse di procedere a più di 4 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, cambiano le regole da seguire nei confronti dei lavoratori con qualifica dirigenziale.

I dirigenti rientrano nell’ambito di applicazione delle procedure previste per i licenziamenti collettivi: essi, infatti, vengono conteggiati per il raggiungimento della soglia dei 5 lavoratori che l’azienda intende licenziare così come pure ai fini del superamento della soglia dei 15 dipendenti presenti nell'organico aziendale.

Inoltre, cambia anche la procedura di comunicazione di riduzione del personale: la lettera di avvio dell'iter deve essere inviata anche ai sindacati di categoria dei manager, che dovranno partecipare a tutte le fasi della procedura collettiva fino all'eventuale mediazione amministrativa.

Infine, cambiamenti sono previsti anche per il regime sanzionatorio. Vengono identificate due nuove violazioni, quali: il mancato rispetto della procedura collettiva e la violazione dei criteri di scelta.

Per entrambe - fatte salve le diverse previsioni contenute negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro - si individua come sanzione, l'obbligo di pagamento di un'indennità in misura compresa tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
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