La portata del nuovo articolo 2505 del Codice civile viene chiarita dalla corte di Cassazione, con ordinanza n. 2637 dell’8 febbraio 2006, attraverso l’affermazione che nel nuovo diritto societario l’operazione di fusione per incorporazione non determina più l’interruzione del processo per perdita di capacità processuale. Ciò in quanto l’operazione non produce l’estinzione di un soggetto e, contestualmente, la creazione di un altro, anzi si risolve in una vicenda solo “evolutiva-modificativa” di quello stesso soggetto, che conserva l’identità, pur nell’ambito di un nuovo assetto organizzativo.
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