Il termine del 1° ottobre 2006 entro cui i titolari di partita Iva debbono effettuare i versamenti fiscali e previdenziali con modalità esclusivamente telematiche è slittato al primo gennaio 2007 per i professionisti, per le società di persone e per le ditte individuali, in considerazione delle strutture tecnico-operative ritenute non immediatamente adeguabili.
Ipotizzando l’eventualità che proprio a causa dell’esclusivo utilizzo degli strumenti informatici il contribuenti non riesca ad effettuare correttamente, entro la data prescritta dal legislatore, il versamento di quanto dovuto all’Erario, ci si chiede quali potrebbero essere gli eventi eccezionali che possono impedire il puntuale adempimento, le sanzioni e i rimedi. L’unico strumento di tutela appare il comma 5 dell’articolo 6 del Dlgs 472/97, che esclude l’applicabilità di sanzioni amministrative verso il contribuente che abbia commesso la violazione per cause di forza maggiore. In forza di questa previsione, egli potrà difendersi dinnanzi alle Commissioni tributarie contestando l’eventuale sanzione comminata, quando dimostri l’impossibilità del versamento per eventi eccezionali, imprevedibili ed inevitabili.
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