La forma di pagamento gratuita delle bollette non è obbligatoria per gli operatori
Pubblicato il 08 luglio 2010
Per il Tar del Lazio – sentenza n. 22499 del 5 luglio 2010 – la Telecom non è più obbligata ad assicurare ai suoi clienti modalità gratuite per il pagamento delle bollette, né deve rimborsare le spese sostenute in passato.
In particolare, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato da un abbonato avverso la delibera con cui l'Agcom, nel 2004, non aveva accolto le sue richieste volte ad affermare l'obbligo per Telecom di offrire agli abbonati di rete fissa almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta, di ripristinare immediatamente la riscossione per contanti senza aggravio di spese e di rimborsare agli abbonati di rete fissa le spese sostenute per il pagamento delle bollette con aggravio di spese a partire dal 1° gennaio 2002 secondo criteri di equità e correttezza.
Secondo il Tar, in particolare, “se la tutela che il legislatore ha ritenuto di riconoscere ai consumatori non comprende, espressamente tra le condizioni minime, anche la forma di pagamento gratuita, questa è facoltà che deve essere riconosciuta al singolo operatore, che, nell'ambito delle proprie offerte, potrà valutare l'opportunità, con considerazioni di carattere squisitamente commerciali, di prevederne o meno”.
Poiché, infatti, la società Telecom Italia ha perso il ruolo di gestore del servizio in regime di monopolio, devono, ormai, “essere garantiti i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza nello stesso settore delle comunicazioni elettroniche”.