La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con il parere n. 3/2010, del 26 gennaio, ha comparato l’istituto della conciliazione monocratica, introdotta dal Decreto legislativo n.124/2004, con quello della conciliazione ordinaria, disciplinato dagli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile.
Riguardo al primo istituto, è possibile che se nel corso di una ispezione avviata emergano le condizioni per poter far concludere un accordo tra le parti (datore di lavoro, lavoratore), l’ispezione può essere estinta e si può conciliare la controversia pagando le retribuzioni non corrisposte e versando i contributi previdenziali. Diversamente, nel caso della conciliazione ordinaria non vengono necessariamente versati i contributi previdenziali.
Il volere equiparare i due istituti, secondo la Fondazione, porterebbe ad una paralisi dell’attività ispettiva con la conseguenza che verrebbero pagate forfettariamente solo le somme contestate e non ci sarebbe alcun versamento dei contributi previdenziali. Inoltre, verrebbe meno proprio lo scopo base della conciliazione monocratica, che è quello di incentivare l’emersione del rapporto di lavoro con il pagamento della relativa contribuzione. La Fondazione, tuttavia, conclude che gli effetti estintivi dell’accertamento ispettivo possono essere fatti valere anche nel caso della conciliazione ordinaria, a patto che il datore di lavoro chieda di essere ammesso al versamento della contribuzione sulle somme corrisposte al lavoratore.
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