La Fondazione Studi dei CdL torna sul TFR in busta paga

Pubblicato il 07 aprile 2015 Con circolare n. 7 del 3 aprile 2015, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro torna ad affrontare la questione relativa alla possibilità per i lavoratori del settore privato, con esclusione di quelli del settore agricolo e domestico, di richiedere al proprio datore di lavoro la corresponsione del trattamento di fine rapporto spettante ai sensi dell’articolo 2120 c.c., con periodicità mensile.

Posto che la facoltà in questione è caratterizzata da sperimentalità ed arco temporale limitato, i CdL esprimono dubbi sull’effettiva decorrenza della disposizione. Infatti, dal dato letterale della norma, sembrerebbe che il lavoratore possa utilizzare il modulo per la richiesta della Qu.I.R. dall’entrata in vigore del DPCM e, quindi, dal 3 aprile 2015, mentre il datore di lavoro potrebbe procedere all’erogazione a partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo e quindi dal mese di maggio.

Nonostante ciò - sottolinea la circolare - sembra possibile sostenere al momento che, in una fase di prima applicazione, verrà consentita, per ragioni di opportunità politica, l’applicazione della misura in esame anche con riferimento alle quote maturate a partire da marzo, a prescindere dalla circostanza che la richiesta sia stata presentata dopo l’entrata in vigore del D.P.C.M.(ovvero dopo il 3 aprile).

Tuttavia, poiché la questione è ancora aperta diventa indispensabile attendere i chiarimenti dell’INPS, prima di poter adottare una linea operativa univoca e corretta.

Ulteriori dubbi vengono evidenziati in merito alla sussistenza o meno del diritto a richiedere la iquidazione della Qu.I.R, con riferimento ai lavoratori coinvolti nell’ambito di un rapporto a termine caratterizzato dal c.d. stop and go.

La circolare si occupa, inoltre, di analizzare:

- i destinatari della norma;
- le modalità per la richiesta;
- il finanziamento per i datori di lavoro;
- le conseguenze della mancata restituzione del finanziamento;
- le misure fiscali e contributive.
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