La Fondazione Studi analizza le novità dello Statuto del Contribuente

Pubblicato il 13 febbraio 2024

Dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro arriva la circolare n. 2 del 12 febbraio 2024 riguardante le principali modifiche apportate allo Statuto dei diritti del Contribuente introdotte dal decreto legislativo del 30 dicembre 2023 n. 219, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024.

Le modifiche hanno interessato numerose disposizioni dello Statuto del Contribuente ritenute, ormai, inadeguate a causa dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell’Unione europea, della Corte europea dei diritti dell’uomo e anche alcune interpretazioni, restrittive, adottate dalla giurisprudenza nazionale.

Quali sono le principali novità? Vediamo di seguito.

Principi generali

Il citato decreto legislativo modifica l’articolo 1 dello Statuto del Contribuente recante i principi generali, nello specifico ha previsto:

Il principio del contraddittorio

L’articolo 1, comma 1, lettera e) introduce il principio del diritto al contraddittorio ai sensi del nuovo articolo 6-bis dello Statuto del Contribuente.

Statuto del Contribuente - nuovo articolo 6-bis

Comma 1

Comma 2

Comma 3

Comma 4

Tutti gli atti autonomamente impugnabili

dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria

siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo

Esclude il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati,

sostanzialmente automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle

dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché

per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione

Individua le modalità atte a garantire il contradditorio.

L’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema del provvedimento tributario atto a incidere sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica assegnando un termine

non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su

richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Il provvedimento non è

adottato prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per

l’adozione del provvedimento conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato

per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di

centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo

alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio

L'atto adottato all'esito del contraddittorio deve tenere conto delle

osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che

l'Amministrazione ritiene di non accogliere

Chiarezza e motivazione degli atti

L’articolo 1, comma 1, lettera f) ha modificato l’articolo 7 dello Statuto del Contribuente, avente ad oggetto chiarezza e motivazione degli atti.

Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria (ossia i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi), sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione.

Laddove nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.

Altresì, l’articolo 7 dello Statuto del Contribuente introduce i seguenti nuovi commi:

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

L’articolo 1, comma 1, lettera i) del citato decreto legislativo introduce il nuovo articolo 9-bis nello Statuto del Contribuente, in merito al divieto di bis in idem nel procedimento tributario.

Salvo che specifiche disposizioni dispongano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto che l’Amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta.

Divieto di divulgazione dei dati

Ai sensi del nuovo articolo 9-ter, comma 1 e 2, dello Statuto del Contribuente si prevede il divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti.

Autotutela obbligatoria

L’articolo 1, comma 1, lettera m) introduce il nuovo articolo 10-quater dello Statuto del Contribuente riguardante l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’Amministrazione finanziaria procede all’annullamento o alla rinuncia ad atti di imposizione senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

L’obbligo di autotutela non sussiste nei seguenti casi:

Autotutela facoltativa

Il nuovo articolo 10-quinquies prevede l’esercizio del potere di autotutela facoltativa da parte dell’Amministrazione finanziaria, indicando i casi in cui tale esercizio non è obbligatorio.

In particolare, oltre i casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

Strumenti di supporto per i contribuenti

L’articolo 10-sexies indica gli strumenti documentali attraverso i quali l’Amministrazione finanziaria supporta il contribuente nella conoscenza delle disposizioni tributarie:

Garante Nazionale del contribuente

L’articolo 1, comma 1, alla lettera p) sostituisce integralmente l’articolo 13 dello Statuto e istituisce la nuova figura del Garante Nazionale del contribuente.

Si tratta di organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia, scelto e nominato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze per la durata di quattro anni (rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalità, produttività e attività svolta).

Il Garante Nazionale del contribuente dispone dei seguenti poteri:

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