La presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali.
E’ infatti rimesso al giudice del fallimento, in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 186 bis, comma 4, della Legge fallimentare, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale.
Lo ha sottolineato il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, nel testo della sentenza n. 9 del 27 maggio 2021, con cui ha formulato alcuni principi di diritto sulle specifiche questioni poste al suo esame dalla V sezione del Collegio amministrativo, sollevate nell’ambito di una vicenda in cui la mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, aggiudicatario di una gara d’appalto, aveva presentato, nel corso della procedura di affidamento, domanda di concordato con riserva.
Per il legislatore – si legge nelle motivazioni della decisione - la partecipazione alle gare pubbliche è considerata, a seguito del deposito della domanda di concordato, come un atto che deve essere comunque autorizzato dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato.
L’operatore che presenta domanda di concordato in bianco o con riserva deve quindi richiedere, senza indugio, l’autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e ad informarne prontamente la stazione appaltante.
In tale contesto, l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire prima dell’aggiudicazione, non occorrendo che in tale momento l’impresa sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale.
Infine, è anche possibile, nella fase di gara, la sostituzione del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, che abbia presentato domanda di concordato e non sia stato utilmente autorizzato dal tribunale a partecipare all’affidamento, solo se tale sostituzione possa realizzarsi attraverso la “mera estromissione del mandante”, senza quindi che sia consentita l’aggiunta di un soggetto esterno al raggruppamento.
In queste ipotesi, l’evento che conduce alla sostituzione interna deve essere portato a conoscenza della stazione appaltante, se questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di “sostituibilità procedimentalizzata” posto a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno, così da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara.
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