La disposizione più favorevole non retroagisce in materia di sanzioni amministrative

Pubblicato il 17 giugno 2010
Con sentenza n. 3497 del 3 giugno 2010, il Consiglio di stato ha ricordato come, in materia di sanzioni amministrative, non trovi applicazione, in generale, il principio di retroattività della disposizione più favorevole, previsto in materia penale dall’articolo 2 del Codice penale. Tale sistema, come anche confermato dalla Consulta con ordinanza n. 140/02, è da ritenersi conforme ai principi dell’ordinamento costituzionale, in quanto “in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo imposto al legislatore nel senso dell'applicazione della legge posteriore più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore - nel rispetto del limite della ragionevolezza - modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina”. La legge applicabile per tali sanzioni – conclude il Collegio - è quella vigente all’epoca della commissione dell’illecito, a prescindere da eventuali previsioni più favorevoli che siano state successivamente introdotte.

Alla luce di detti principi è stato accolto il ricorso presentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avverso la decisione con cui il Tar Lombardia aveva dato ragione ad una donna oppostasi alla sanzione amministrativa della decurtazione di 20 punti dalla sua patente di guida, a seguito dell’accertamento di una infrazione al Codice della strada occorso in data 21 luglio 2003, prima, quindi, dell'entrata in vigore della disposizione che limitava a dieci punti la sanzione della decurtazione per i titolari di patenti rilasciate a decorrere dal 1 ottobre 2003 e limitatamente ai primi tre anni dal rilascio della patente.
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