Nella risoluzione n. 168 di ieri, l’agenzia delle Entrate espone gli effetti del mancato invio della dichiarazione del consolidato, modello Cnm, da parte di un gruppo fiscale, avviato in seguito a opzione presentata nei termini. L’omissione del modello Cnm non sospende la tassazione di gruppo che invece prosegue anche negli anni successivi, essendo necessario determinare le modalità di tassazione del reddito o della portabilità della perdita che la consolidata avrebbe esposto nella dichiarazione cumulativa omessa. L’eventuale perdita netta conseguente all’aggregazione dei risultati delle società partecipanti, non potrà essere utilizzata nei modelli Cnm degli anni successivi, come disciplinato dall’art. 9, comma 2, del Dm 9 giugno 2004.
La risoluzione n. 166 delle Entrate, invece, esamina, ai fini dell’imposta di registro, il regime dei contratti e dei regolamenti disposto dalle società aderenti alla tassazione di gruppo, per regolamentare le somme compensative ed ulteriori aspetti. In caso di trasferimento del reddito, gli importi che le società controllate versano alla controllante, non derivano da un rapporto sinallagmatico essendo rivolte ad evitare l’arricchimento di una delle società. Pertanto questi accordi sono riconducibili agli atti per la liquidazione e riscossione di imposte esenti dall’obbligo di registrazione. Nel caso sia prevista nel contratto la dazione di somme aggiuntive rispetto all’imposta teorica calcolata sui redditi negativi trasferiti, l’eccedenza sarà rilevante ai fini Iva e l’accordo dovrà essere registrato in caso di uso e tassa fissa.
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