La denuncia omessa blocca la perdita

Pubblicato il 13 luglio 2007

Nella risoluzione n. 168 di ieri, l’agenzia delle Entrate espone gli effetti del mancato invio della dichiarazione del consolidato, modello Cnm, da parte di un gruppo fiscale, avviato in seguito a opzione presentata nei termini. L’omissione del modello Cnm non sospende la tassazione di gruppo che invece prosegue anche negli anni successivi, essendo necessario determinare le modalità di tassazione del reddito o della portabilità della perdita che la consolidata avrebbe esposto nella dichiarazione cumulativa omessa. L’eventuale perdita netta conseguente all’aggregazione dei risultati delle società partecipanti, non potrà essere utilizzata nei modelli Cnm degli anni successivi, come disciplinato dall’art. 9, comma 2, del Dm 9 giugno 2004.

La risoluzione n. 166 delle Entrate, invece, esamina, ai fini dell’imposta di registro, il regime dei contratti e dei regolamenti disposto dalle società aderenti alla tassazione di gruppo, per regolamentare le somme compensative ed ulteriori aspetti. In caso di trasferimento del reddito, gli importi che le società controllate versano alla controllante, non derivano da un rapporto sinallagmatico essendo rivolte ad evitare l’arricchimento di una delle società. Pertanto questi accordi sono riconducibili agli atti per la liquidazione e riscossione di imposte esenti dall’obbligo di registrazione. Nel caso sia prevista nel contratto la dazione di somme aggiuntive rispetto all’imposta teorica calcolata sui redditi negativi trasferiti, l’eccedenza sarà rilevante ai fini Iva e l’accordo dovrà essere registrato in caso di uso e tassa fissa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy