La Corte Ue su due casi di applicazione della normativa Iva

Pubblicato il 31 agosto 2010

La Corte di Giustizia Ue, sentenza 29 luglio 2010 causa C-40/09, fornendo una corretta interpretazione circa la normativa sull’Iva contenuta nella sesta direttiva del 1997 (ora la 112/2006), sia in ordine all'elenco delle operazioni assoggettate (cessioni di beni e prestazioni di servizi), che in merito all'individuazione dei soggetti passivi (chiunque esercita in modo indipendente un'attività economica, a prescindere dagli scopi o dai risultati), ha sancito che la società che fornisce buoni acquisto ai propri dipendenti in cambio della rinuncia, da parte dei destinatari, a una quota della loro retribuzione in denaro, svolge un'attività economica.

Infatti, il buono acquisto conferisce al dipendente il potere di prenotare un bene o un servizio da acquistare in un secondo momento. Non trasferendo, dunque, immediatamente il potere di disposizione su un bene, la fornitura di tali buoni costituisce, ai fini dell’Iva, non una “cessione di bene”, ma una “prestazione di servizi”, ai sensi dell’articolo 6 della sesta direttiva, in base al quale è considerata prestazione di servizi qualsiasi operazione che non costituisca cessione di un bene. La fornitura ai propri dipendenti di un “buono acquisto”, da parte di una società che ha acquistato, a sua volta, il buono a un prezzo “Iva inclusa”, in cambio della rinuncia da parte dei lavoratori a una quota della loro retribuzione in denaro, costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.

Con sentenza 29 luglio 2010, causa C-188/09, la Corte di Giustizia Ue ha, invece, sancito che per le imprese che violano l'obbligo di contabilizzare, attraverso il registratore di cassa, le operazioni nei confronti dei consumatori finali “perdono, sino al momento in cui iniziano la registrazione del fatturato e degli importi dell'imposta dovuta mediante registratori di cassa, il diritto alla detrazione dell'importo dell'imposta dovuta per una somma pari al 30% dell'importo dell'imposta pagata a monte per l'acquisto di beni e servizi”.

Secondo la Corte Ue, dunque, non è messo in discussione il diritto alla detrazione, che resta comunque fruibile anche quando il soggetto passivo non rispetta l’obbligo tutelato. La sanzione applicabile, in caso di mancato rispetto dell’obbligo, ha il carattere di onere finanziario che secondo il legislatore nazionale deve ricadere sul soggetto passivo che ha commesso l’infrazione, solo per la durata di quest’ultima. Pertanto, la scelta di realizzare il citato onere finanziario attraverso la trattenuta di una parte dell'imposta detraibile, e non attraverso il pagamento di una somma, rientra nella competenza dello Stato membro. Da ciò, la conclusione della Corte che una trattenuta del 30% possa essere adatta ad assicurare un carattere dissuasivo alla sanzione. Invece, il mancato utilizzo del registratore di cassa non dipende dalla volontà del contribuente, ma è imputabile a circostanze esterne; è compito del giudice nazionale valutare se la suddetta sanzione sia ugualmente da applicare oppure possa essere ritenuta sproporzionata.

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