La Corte di giustizia sui danni da cancellazione del volo
Pubblicato il 14 ottobre 2011
Secondo la Corte di giustizia – sentenza del 13 ottobre 2011, causa
C-83/2010 - la nozione di “
cancellazione del volo”, come definita dall’articolo 2, lett. l), del Regolamento CE n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretata nel senso che “
essa non si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui l’aereo in questione non sia affatto partito, bensì comprende anche il caso in cui tale aereo è partito, ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli”.
In tale contesto, il
“risarcimento supplementare” a cui fa riferimento l’art. 12 del detto Regolamento, consente al giudice nazionale “
di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo”. La stessa nozione, tuttavia, non può essere utilizzata dal giudice interno
“quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure è stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell’inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza”.