La Corte costituzionale apre all’adozione internazionale per i single

Pubblicato il 24 marzo 2025

Con la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’esclusione delle persone singole dalla possibilità di adottare minori stranieri in stato di abbandono.

Adozione internazionale: la Consulta apre alle persone singole in Italia

Nel dettaglio, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 29-bis, comma 1, della Legge n. 184/1983, nella parte in cui esclude le persone singole residenti in Italia dalla possibilità di:

La norma è risultata essere in contrasto con i principi costituzionali e internazionali di tutela dei diritti fondamentali e del superiore interesse del minore

Il quadro normativo prima della sentenza  

L’articolo 29-bis, comma 1, della Legge 4 maggio 1983, n. 184, disciplinante l’adozione internazionale, prevedeva che solo le coppie coniugate da almeno tre anni potessero adottare un minore straniero residente all’estero. Tale previsione escludeva dalle adozioni le persone singole, anche in presenza di situazioni di abbandono o grave disagio del minore.

La questione di legittimità costituzionale  

La Corte è stata chiamata a valutare la conformità della norma alla Costituzione italiana e agli obblighi internazionali. In particolare, è stato evidenziato come la norma violasse:

I principi affermati dalla Corte  

La Corte costituzionale, nella propria pronuncia, ha affermato che l’interesse a diventare genitori, pur non configurandosi come un diritto soggettivo assoluto, rientra nella sfera della libertà personale e deve essere tenuto in considerazione nel bilanciamento con i diritti e gli interessi del minore.

Secondo i giudici costituzionali, l’esclusione automatica delle persone singole dalla possibilità di accedere all’adozione internazionale risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi di tutela del minore che il legislatore intende perseguire.

La Corte ha inoltre sottolineato che le persone singole, almeno in linea teorica, possono essere idonee a garantire al minore un ambiente familiare stabile e armonioso, condizione imprescindibile per un’adozione consapevole e responsabile.

La valutazione dell’idoneità concreta spetta al giudice competente, il quale dovrà verificare non solo le capacità affettive, educative ed economiche dell’aspirante genitore, ma anche la rete familiare e relazionale che può supportarlo nell’accoglienza del minore.

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