Lavoratore assunto fino al 6 marzo 2015 |
Lavoratore assunto dal 7 marzo 2015 |
- Reintegra; - Risarcimento del danno non inferiore a cinque mensilità; - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - Indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione globale di fatto. |
- Reintegra; - Risarcimento del danno non inferiore a dodici mensilità; - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - Indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto |
Lavoratore assunto fino al 6 marzo 2015 |
Lavoratore assunto dal 7 marzo 2015 |
- Reintegra; - Risarcimento del danno non superiore a dodici mensilità; - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - Indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione globale di fatto. |
- Reintegra - Risarcimento del danno non superiore a cinque mensilità; - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - Indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto |
Lavoratore
assunto fino al 7 marzo 2015 |
Lavoratore
assunto dal 7 marzo 2015 |
- Riassunzione; in alternativa ed a scelta del datore di lavoro - Risarcimento determinato dal Giudice, tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione globale di fatto. |
- Indennità non
assoggettata a contribuzione previdenziale di importo
pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non
inferiore a due e non superiore a dodici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto. |
Lavoratore
assunto fino al 6 marzo 2015 |
Lavoratore
assunto dal 7 marzo 2015 |
- Reintegra; - Risarcimento del danno non superiore a dodici mensilità; - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - Indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione globale di fatto. |
- Indennità non
assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a
quattro e non superiore a ventiquattro mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto. |
Lavoratore
assunto fino al 6 marzo 2015 |
Lavoratore
assunto dal 7 marzo 2015 |
- Riassunzione; in alternativa ed a scelta del datore di lavoro - Risarcimento determinato dal Giudice, tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità; - Riferimento a retribuzione globale di fatto. |
- Indennità non
assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e
non superiore a dodici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto. |
Lavoratore assunto fino al 6 marzo 2015 |
Lavoratore assunto dal 7 marzo 2015 |
- Riassunzione; in alternativa ed a scelta del datore di lavoro - Risarcimento determinato dal Giudice, tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità; - Riferimento a retribuzione globale di fatto. |
- Indennità non
assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e
non superiore a dodici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto. |
Lavoratore assunto fino al 6 marzo 2015 |
Lavoratore assunto dal 7 marzo 2015 |
- Reintegra; - Risarcimento del danno non superiore a dodici mensilità; - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - Indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione globale di fatto. |
- Indennità non
assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a
quattro e non superiore a ventiquattro mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto. |
Lavoratore assunto fino al 6 marzo 2015 |
Lavoratore assunto dal 7 marzo 2015 |
- Riassunzione; in alternativa ed a scelta del datore di lavoro - Risarcimento determinato dal Giudice, tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità; - Riferimento a retribuzione globale di fatto. |
- Indennità non
assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e
non superiore a dodici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto. |
Lavoratore assunto fino al 6 marzo 2015 |
Lavoratore assunto dal 7 marzo 2015 |
- Indennità
risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di dodici e un massimo di
ventiquattro mensilità - Riferimento a retribuzione globale di fatto. |
- Indennità non
assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a
quattro e non superiore a ventiquattro mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto. |
Lavoratore assunto fino al 6 marzo 2015 |
Lavoratore assunto dal 7 marzo 2015 |
- Riassunzione; in alternativa ed a scelta del datore di lavoro - Risarcimento determinato dal Giudice, tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità; - Riferimento a retribuzione globale di fatto. |
- Indennità non
assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e
non superiore a dodici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto. |
Lavoratore assunto fino al 6 marzo 2015 |
Lavoratore assunto dal 7 marzo 2015 |
- Indennità
risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di sei e un massimo di
dodici mensilità - Riferimento a retribuzione globale di fatto. |
- Indennità non
assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e
non superiore a dodici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto. |
Lavoratore assunto fino al 6 marzo 2015 |
Lavoratore assunto dal 7 marzo 2015 |
- Riassunzione; in alternativa ed a scelta del datore di lavoro - Risarcimento determinato dal Giudice, tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità; - Riferimento a retribuzione globale di fatto. |
- Indennità non
assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mezza
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni
anno di servizio, in misura comunque non inferiore a uni e non
superiore a sei; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto. |
Quadro delle norme |
Legge
n. 604/1966 Legge n. 300 del 20 maggio 1970 D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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