E’ incostituzionale la disposizione della Legge regionale Veneto sui servizi educativi della prima infanzia che prevede un criterio di precedenza per l’ammissione agli asili nido in capo ai figli di genitori che risiedono in Veneto da almeno quindici anni.
Lo ha sancito la Corte costituzionale, con sentenza n. 107 del 15 maggio 2018, nella quale viene ricordata la funzione educativa degli asili nido, a vantaggio dei bambini, e quella socio-assistenziale, a vantaggio dei genitori che non hanno i mezzi economici per pagare l’asilo nido privato o una baby-sitter.
Nel dettaglio, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 6/2017, nella parte in cui modifica l’articolo 8, comma 4, della Legge regionale n. 32/1990 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi), introducendovi la lettera b) (ossia il richiamato criterio di precedenza).
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