La Consulta bolla come incostituzionale il confine del congedo straordinario
Pubblicato il 19 luglio 2013
L’articolo 42, comma 5, del
Dlgs 151/2001 - TU in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 53/2000 - che in caso di assenza, decesso o patologie invalidanti dei soggetti individuati, non include tra i soggetti legittimati a fruire del congedo, ivi previsto e alle condizioni ivi stabilite, anche parenti o affini entro il terzo grado conviventi del disabile grave, è incostituzionale.
Ad affermarlo è la Consulta, con la
sentenza 203 del 18 luglio 2013, che ritiene il congedo straordinario, al pari del permesso previsto dalla
legge 104/1992, nel diritto di parenti conviventi entro il terzo grado del disabile.
La norma pone una disparità di trattamento, non includendo ulteriori ipotesi al cospetto:
- di una posizione sostanzialmente identica di un congiunto convivente rispetto a quella di altri soggetti già previsti dalla norma
e
- della stessa esigenza di tutela della salute psicofisica della persona affetta da handicap grave e di promozione della sua integrazione nella famiglia.
Si ricorda che la Corte costituzionale, in tale ambito, era già intervenuta estendendo il diritto al congedo straordinario anche ai fratelli, al coniuge e al figlio convivente del disabile.