La questione della legittimità della deducibilità Irap dalla base imponibile IRPEF/IRES è oggetto di attenzione, da molti anni, della legislazione tributaria del nostro Paese, con la conseguenza che molti Tribunali hanno rinviato la questione alla Corte Costituzionale, nel legittimo dubbio che chi avrebbe altrimenti un reddito negativo e sarebbe quindi escluso dalla relativa imposta si trova, invece, non potendo dedurre l’IRAP, a dichiarare un reddito positivo e a pagarvi sopra le tasse. Di fatto, però, si tratterebbe di un reddito positivo esistente solo dal punto di vista fiscale e non reale.
La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata definitivamente sulla questione, anche per timore di creare degli effetti negativi di considerevole entità sui conti pubblici. A tal punto, è intervenuto il Governo con l’introduzione di una ridotta deducibilità Irap, in misura del 10%, purché in presenza di interessi passivi o spese per il personale.
La questione non si è ancora del tutto sciolta e i dubbi di adesso riguardano la “sufficienza” della deducibilità del 10% dell’Irap dalla base imponibile Ires.
Sul tema si è espressa anche la Ctp di Parma, con l’ordinanza n. 63/06/10, che esaminando il ricorso presentato da una società di capitali ha sollevato alcuni dubbi di legittimità costituzionale sulle norme che limitano la deducibilità del tributo regionale. Non si tratta, però, di un caso isolato. Sono pendenti altre ordinanze (due della Ctp di Bologna altre della Ctp di Parma e di Prato), che analogamente ritengono insufficiente il limite di deducibilità fissato dal legislatore.
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