La consegna della documentazione sul transfer price blocca le sanzioni

Pubblicato il 30 luglio 2012 In caso di accertamento, al contribuente non potrà essere imposta alcuna sanzione se riuscirà a dimostrare, attraverso l'esibizione di documentazione conforme alle direttive Ocse, di essere stato in buona fede nel determinare prezzi di trasferimento conformi al valore normale. Il Dl n. 78/2010 è intervenuto così ad adeguare la disciplina italiana alle raccomandazioni espresse dal Codice di condotta Ue in materia di documentazione relativa al transfer price.

Il principio è stato ribadito anche dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza 99/43/2012, in cui si specifica che il regime premiale introdotto dalla manovra correttiva del 2010 può essere esteso anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore dell’articolo 26 del Dl n. 78/2010.

I giudici milanesi con tale pronuncia ribadiscono che la condotta collaborativa del contribuente inibisce l’applicazione delle sanzioni sul transfer price e dal momento che le sanzioni fino a quel momento irrogate dal Fisco non soddisfacevano la condizione prevista dal citato articolo 26 erano da considerare inapplicabili.

Secondo la sentenza è possibile, infatti, rendere inapplicabili le sanzione nel caso in cui il contribuente abbia comunque predisposto la documentazione prescritta dal provvedimento direttoriale del 29 settembre 2010. Inoltre, vi è da considerare l’ulteriore fatto che la circolare n. 58/E/2010 ha esteso gli effetti della manovra anche alle situazioni pregresse grazie al principio del favor rei. Nello specifico, infatti, la circolare precisa che se anche gli atti di accertamento siano stati già notificati, l’applicazione del regime premiale è condizionato alla condotta tenuta dal contribuente durante l’attività istruttoria antecedente alla notifica, nel caso in cui la stessa sia stata tale da consentire “il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati, come, per esempio, il fatto che lo stesso abbia consegnato nel corso della verifica una documentazione idonea”.

Pertanto, avendo i giudici milanesi verificato la condotta collaborativa del contribuente nell’aver consegnato ai verifcatori i documenti atti al riscontro della congruità del prezzo, le sanzioni al caso di specie si devono ritenere non applicabili.
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