La condanna per bancarotta ostacola l'autorizzazione al visto di conformità

Pubblicato il 14 luglio 2010 Apprezzabile per i professionisti tenuti al visto di conformità si presenta il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 73 recante data 13 luglio scorso.

Il principio espresso dal disposto agenziale nega l'autorizzazione al rilascio del visto di conformità per il professionista giudicato colpevole, e quindi condannato, per bancarotta fraudolenta in concorso e falsità ideologica. E' noto che la comunicazione a cui è tenuto il professionista, ai sensi del Decreto ministeriale n. 164 del 1999, deve contenere anche una dichiarazione dalla quale risulti essere assente qualsiasi provvedimento di sospensione da parte dell'ordine professionale, nonché una dichiarazione attestante l'assenza di condanne penali per reati di natura finanziaria.

Ebbene, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che devono ritenersi rientranti nell'espressione "reati finanziari" i reati tributari:

- previsti nel Testo unico bancario;

- effettuati in materia di imposte sui redditi ed Iva;

- previsti dalla legge fallimentare.

Pertanto, il reato di bancarotta fraudolenta in concorso e falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico sono da considerarsi condotte atte ad arrecare un grave pregiudizio sia ai creditori, compreso l'Erario, sia alla collettività in generale. Commettere tali atti implica la negazione dei requisiti di moralità ed onorabilità che devono connotare il professionista tenuto al visto di conformità.

La risoluzione, però, rammenta che il professionista potrà avvalersi dell'istituto della riabilitazione, previsto dal codice penale, quale possibilità per il condannato che ha scontato la pena di riacquistare la perduta capacità giuridica necessaria per esercitare l'attività professionale.
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