La condanna penale impedisce il ricongiungimento
Pubblicato il 11 maggio 2010
L'interpretazione letterale e sistematica dell'articolo 4, comma 3 del Decreto legislativo 286/1998 induce a ritenere che, in materia di ricongiungimenti familiari in Italia, le ragioni ostative costituite dalla condanna penale e dalla minaccia all'ordine pubblico vadano considerate come tra loro alternative e non cumulative per lo straniero che faccia richiesta di ammissione in Italia.
Sulla base di tale assunto, la Cassazione, con ordinanza n. 10880 del 5 maggio 2010, ha respinto il ricorso presentato da uno straniero, condannato per droga, avverso il provvedimento con cui gli era stato negato il ricongiungimento con i suoi familiari in Italia sulla base della detta condanna ma senza la prova certa della sua pericolosità per l'ordine pubblico italiano.