La Comunitaria 2008 cambia le regole per la tassazione Iva dei servizi internazionali

Pubblicato il 03 novembre 2009

A seguito del recepimento nel nostro ordinamento delle direttive comunitarie nn. 2008/8, 2008/9 e 2008/117, tramite la legge n. 88/2009 (cosiddetta legge Comunitaria 2008), a partire dal prossimo 1° gennaio 2010 cambieranno le regole per la tassazione Iva dei servizi internazionali, per i rimborsi a soggetti passivi non residenti e per i modelli Intrastat.

Le modifiche normative alla disciplina Iva riguardano, nello specifico, sia le modifiche al Dpr 633/1972, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", sia al Capo II del Dl 331/1993, recante "Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto".

Dal prossimo 1° gennaio 2010 verrà così ridefinito il nuovo criterio di territorialità dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi di intermediazione.

La vecchia regola prevedeva che la tassazione dovesse avvenire nel luogo dove è stabilito il prestatore, tanto con riferimento alle prestazioni fornite a soggetti passivi d’imposta che a consumatori.

L’accoglimento della normativa comunitaria amplia, ora, il campo di azione e viene introdotto il concetto secondo cui il Paese di tassazione deve essere quello in cui avviene il consumo effettivo del servizio. A tal fine, si deve rispettare la seguente distinzione:

- i servizi prestati a soggetti passivi seguono la regola per cui il luogo di tassazione è quello in cui è stabilito il destinatario e non più quello in cui è stabilito il prestatore;

- i servizi prestati a un privato seguono la vecchia regola, secondo cui il luogo di tassazione rimane quello in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica.

Per ciò che riguarda i modelli Intrastat, le nuove disposizioni prevedono che gli elenchi citati debbano essere inviati solo telematicamente e comprendere, oltre agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie di beni, anche gli acquisti e le forniture di servizi tra soggetti passivi d’imposta stabiliti in due diversi Paese europei fra i quali opera il meccanismo del reverse charge per l’assolvimento dell’Iva nel Paese del committente.

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