La comunicazione preventiva di ipoteca non vale per il passato

Pubblicato il 03 novembre 2012 Con la sentenza n. 15746 del 19 settembre 2012, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da un contribuente avverso la decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva ritenuto legittima un’iscrizione ipotecaria allo stesso comunicata a seguito del mancato pagamento di importi per IVA, interessi e sanzioni dovuti per l’anno d’imposta 1996.

Il contribuente aveva lamentato l’irregolarità della notifica della cartella esattoriale il cui mancato pagamento aveva dato luogo alla iscrizione ipotecaria, sull’assunto che la stessa era stata consegnata presso il suo domicilio ma ad un soggetto diverso di cui non era stata indicata sull'avviso di ricevimento l'identità da cui si evincesse la relazione con il destinatario medesimo.

Su tale punto la Corte ha, per contro, precisato come la cartella esattoriale possa essere notificata, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 1973/602, “anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli articoli 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001”. Per il relativo perfezionamento, pertanto, è sufficiente “che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituite la mittente”.

A fronte dell’ulteriore doglianza del contribuente secondo cui l’iscrizione era da ritenersi, altresì, illegittima anche perché non preceduta da alcun avviso contenente l'intimazione ad adempiere, i giudici di Cassazione hanno sottolineato come la novità introdotta dal Decreto legge n. 70/2011 della comunicazione preventiva al contribuente, sia, in realtà, priva di efficacia retroattiva e non possa essere applicata a un periodo, come nella specie, antecedente alla sua entrata in vigore.
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