La comunicazione di pagamento a mezzo posta impugnabile dal contribuente

Pubblicato il 18 giugno 2010

La sezione tributaria della corte di Cassazione, con la sentenza n. 14373 del 2010, fissa un importante principio di diritto in materia di accertamento. Secondo i Supremi giudici può essere impugnata dal contribuente anche la sola comunicazione di iscrizione a ruolo spedita per posta da un Ente locale.

La vicenda vede opposti un Comune e un contribuente che aveva impugnato l’atto con cui l’Ente locale gli richiedeva il pagamento di una somma a titolo di Tarsu, dopo aver provveduto al pagamento del tributo, con impugnazione anche della delibera della Giunta comunale, del ruolo e della comunicazione di iscrizione a ruolo considerata equipollente alla cartella esattoriale.

Il Comune si è opposto chiedendo l’inammissibilità del ricorso in quanto l’atto, essendo una semplice comunicazione, non iscritta a ruolo, non era impugnabile. In primo grado il ricorso è stato giudicato inammissibile perché l’atto impugnato, non avendo le caratteristiche nè di liquidazione nè di cartella esattoriale e neppure di ruolo, non poteva essere ricompreso nell’elenco di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992.

La Ctr del Piemonte ha rigettato l’appello considerando non impugnabile l’atto contestato, dal momento che poichè non destinato a produrre effetti giuridici, il contribuente non avrebbe avuto alcun interesse a proporre ricorso contro di esso.

Avverso questa decisione il contribuente ha adito la Cassazione. La Corte ribadisce che “nel processo tributario sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’articolo 19 del dlgs n. 546/1992, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda in una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla progettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto non assumendo alcun rilevo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione”.

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