La competenza sulle cartelle di pagamento di Stati esteri ai giudici tributari

Pubblicato il 09 novembre 2010 Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 22622 depositata l’8 novembre 2010, hanno stabilito che le controversie relative al mancato pagamento di imposte dovute da un contribuente italiano ad uno Stato estero sono di competenza delle Commissioni tributarie e non del Tribunale. Il caso muove dal ricorso di un contribuente che sollevava la violazione delle norme di diritto internazionale privato in tema di delibazione - la procedura giudiziaria che serve a far riconoscere, in un determinato Paese, un provvedimento giudiziario emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Paese – dal momento che era dovuto l’accertamento della Corte d’appello, richiesto quando deve essere attivata l’esecuzione forzata. Ma, tali norme - chiariscono gli ermellini - si riferiscono a provvedimenti e sentenze di volontaria giurisdizione ed è comunque fatta salva la convenzione Italia-Germania, nel caso di specie, sulla cooperazione amministrativa e giudiziaria sui tributi.

Con sentenza 22636 dell’8 novembre 2010, la Corte di cassazione statuisce che l’esibizione di una perizia fatta nell’ambito di un procedimento penale tributario non può costituire prova in un contenzioso fiscale. La motivazione è insita nella diversa finalità del giudizio penale rispetto al tributario e della eterogeneità del regime delle prove nei due procedimenti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassa Forense: contributi minimi 2025, prima rata in scadenza

18/02/2025

CCNL case di cura e servizi assistenziali Anpit Cisal - Errata corrige del 12/02/2025

18/02/2025

Conto Termico 3.0: cos'è, come funziona e come accedere agli incentivi 2025

18/02/2025

Invalidità civile: procedura di riconoscimento, cosa cambia?

18/02/2025

Esclusa detassazione Covid per contributo in conto impianti da Investimenti 4.0

18/02/2025

Controlli investigativi sul lavoro: la Cassazione chiarisce quando sono legittimi

18/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy