Il tema della disapplicazione delle norme antielusive (comma 8, articolo 37-bis del dpr 600/73) è di grande attualità, soprattutto per la possibilità di estenderla alle regole che limitano la deducibilità dei costi, come quelle sui telefoni o le auto aziendali. In particolare, le norme tributarie che, al fine di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere disapplicate se il contribuente dimostra che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine, il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle Entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. La finalità della norma è quella di disconoscere i vantaggi fiscali di specifiche operazioni, quando è dimostrato che esse sono elusive. Il comportamento del contribuente, di fatti, è considerato elusivo quando mette in atto atteggiamenti che si caratterizzano per assenza di valide ragioni economiche, intento di aggirare obblighi e divieti, nonchè per indebita riduzione delle imposte dovute o per indebiti rimborsi. Una volta presentata l’istanza di disapplicazione, entro 30 giorni l’ufficio trasmette la richiesta con il parere della Dre e, non oltre il termine indicato dalla presentazione, comunica la risposta all’impresa.
Nella prassi si è fatta strada l’idea della generalizzata applicazione dell’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/73: dall’analisi degli interventi del Fisco, anche se numericamente ancora esigui, emerge infatti una interpretazione di generalizzata “apertura” in tal senso.
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