La cessione del diritto allo sfruttamento della propria immagine sconta l’Iva e l’Irpef

Pubblicato il 03 ottobre 2009

L’interpellante è un professionista che si rivolge al Fisco per sapere quel’è l’esatto trattamento tributario, ai fini Iva e delle imposte sui redditi, da applicare al corrispettivo pattuito per la cessione dello sfruttamento economico del diritto d’immagine (rappresentato da una polizza assicurativa sulla vita) nonché, ai fini delle imposte sul reddito, della rendita vitalizia erogata in futuro dalla società di assicurazione.

Nello specifico, l’istante è un’artista che vuole cedere ad una società l'utilizzo della sua immagine, della sua voce e del suo nome e desidera avere come corrispettivo, invece di una corresponsione in denaro, un'assicurazione vita, che gli assicurerà a partire dal quinto anno dalla stipula, una rendita vitalizia annuale o distribuita per un periodo superiore a 15 anni. L’istante ritiene di non dover emettere alcuna fattura con applicazione dell’Iva al momento della stipula del contratto di cessione d’immagine, dato che non vi è corrispettivo in denaro. Inoltre, la rendita vitalizia erogata dalla società d’assicurazioni deve essere assimilata ai redditi da capitali e di conseguenza tassata come tale.

La risposta dell’agenzia delle Entrate ai suddetti quesiti è resa con risoluzione n. 255 del 2 ottobre 2009.

Dopo aver premesso che il diritto all’immagine è un diritto assoluto della persona che garantisce che la propria immagine non venga divulgata, esposta o pubblicata senza il proprio consenso e fuori dai casi previsti dalla legge, la risoluzione in oggetto specifica che nel caso di persona nota nel mondo dello spettacolo, il diritto all’immagine costituisce un bene in senso giuridico ed economico, suscettibile di sfruttamento.

Riguardo al Trattamento Iva, l’Agenzia specifica che: anche in assenza di pagamento con denaro contante, la cessione dei diritti di sfruttamento della propria immagine presenta sia il requisito soggettivo che oggettivo d’imposta. Di conseguenza, la suddetta cessione risulta rilevante agli effetti dell’Iva e delle imposte sui redditi.

Riguardo al Trattamento reddituale, l’Agenzia ribadisce che: ai fini delle imposte sui redditi, il compenso percepito in natura non è il corrispettivo delle ordinarie prestazioni dell’artista, ma si riferisce allo sfruttamento della sua immagine. Tuttavia, in questo caso specifico, la rendita vitalizia è da considerare direttamente connessa all'attività abituale del professionista e, come tale, va tassata come reddito di capitale.

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