In tema di appalti pubblici, il Tar Lazio, con pronuncia n. 897 del 29 gennaio scorso, ha riconosciuto la sostanziale equivalenza tra la copia conforme di una certificazione di qualità e la autodichiarazione in funzione sostitutiva. Secondo i giudici regionali, in particolare, l'autocertificazione in luogo della produzione del certificato in originale è ammissibile in quanto “gli organismi deputati a tale certificazione, sebbene di natura privata, rilascerebbero attestazioni aventi contenuto vincolato e rilievo pubblicistico”. In caso, poi, di raggruppamenti temporanei di imprese, la certificazione di qualità deve essere richiesta alla sola mandataria.
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