Dettate le modalità per ottenere il rilascio del Durc anche in presenza di debiti contributivi purchè sussista una certificazione attestante crediti certi, liquidi ed esigibili verso pubbliche amministrazioni. Si richiede che l'importo del credito equivalga il debito accertato e non pagato. Le informazioni provengono dal ministero delle Finanze con decreto del 13 marzo 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 16 luglio.
LA
CERTIFICAZIONE
Il
processo di certificazione dei crediti vantati dalle imprese verso le
amministrazioni statali (Stato, enti pubblici nazionali, Regioni, enti
locali
ed enti del Servizio sanitario nazionale) consente di attestare che il
richiedente sia titolare di un
credito non prescritto,
certo, liquido ed esigibile.
A
tal proposito, si precisa che:
<
il credito è certo se è determinato nel suo contenuto dal relativo
negozio. Nel
caso di specie, il credito deve riguardare una obbligazione
giuridicamente
perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di
spesa,
registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale, siano state effettuate le relative registrazioni
contabili;
<
il credito è liquido se è esattamente quantificato nell'ammontare;
<
il credito è considerato esigibile, nel momento del riscontro da parte
delle
amministrazioni, quando sono assenti fattori impeditivi del pagamento
del
credito, quali l’eccezione di inadempimento, l’esistenza di un termine
o di una
condizione sospensiva.
La
certificazione del credito avviene attraverso l'utilizzo di una apposita piattaforma telematica a cui
si accede dal sito del ministero dell'Economia e delle Finanze, previo
accreditamento.
Se
la P.a. non ottempera al rilascio della
certificazione o alla
rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del
credito, nel termine previsto
di 30 giorni, il
creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta.
Il
commissario procede al rilascio o al diniego della certificazione entro
50
giorni dalla nomina.
RILASCIO
DEL
DURC
Il
legislatore, con il comma
5 dell'articolo 13-bis, D.L. n. 52/2012, ha previsto
la consegna del Durc (documento unico di regolarità
contributiva) a fronte dell'esistenza di una certificazione che attesti
la
sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati
nei
confronti delle pubbliche amministrazioni; l'ammontare
del credito deve essere di importo almeno pari ai debiti contributivi
accertati
e non pagati.
A dare
attuazione alla norma è giunto il decreto del ministero dell'Economia e
delle
Finanze 13 marzo 2013 – in Gazzetta
Ufficiale del 16 luglio 2013, n. 165 – che
disciplina anche l'utilizzazione della certificazione esibita per il
rilascio
del Durc.
Il
provvedimento risponde alla necessità di non penalizzare ulteriormente
le
imprese, che si trovano a credito nei confronti dello Stato,
consentendo loro
di continuare a svolgere la propria attività anche se non in regola con
i versamenti
contributivi.
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Si ricorda che attraverso
il Durc si attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e
negli
adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti
gli
altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS,
INAIL e
Casse Edili.
Esso viene
richiesto:
- in tutti gli appalti pubblici, compresi gli appalti di servizi e forniture;
- per la gestione di servizi ed attività pubbliche in
convenzione o concessione;
- per i lavori privati in edilizia soggetti al
rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima
dell'inizio dei lavori;
- per il
rilascio dell' attestazione SOA;
- per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori;
- per
l'assegnazione di agevolazioni,
finanziamenti e sovvenzioni, se le norme lo richiedono. <------
Il
soggetto titolare dei
crediti certificati che non ha ottemperato all'obbligo di versamento
dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini
previsti, può richiedere agli enti appositi il rilascio del Durc.
Le
condizioni fissate dal decreto prevedono che gli enti consegnino il
Durc:
→ indicando che
il rilascio è avvenuto ai sensi del
comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
→ apponendo
l'importo del relativo
debito contributivo;
→ indicando gli
estremi della
certificazione esibita per il rilascio del Durc.
UTILIZZO
DEL DOCUMENTO
Il decreto
13 marzo 2013 stabilisce che il Durc rilasciato con le modalità
suesposte può essere impiegato per tutte le
finalità
che la legge riconosce.
Un
particolare caso è rappresentato dall'utilizzo
del Durc per ottenere il pagamento, da parte delle
amministrazioni
pubbliche, degli stati di avanzamento
lavori e delle fatture; in questa ipotesi, la stazione
appaltante è chiamata
ad effettuare un intervento sostitutivo previsto dal Regolamento
appalti
(D.P.R. n. 207/2010). Se il Durc evidenzia una inadempienza
contributiva a
carico degli esecutori del contratto, il responsabile del
procedimento
relativo al Durc deve trattenere dal certificato di pagamento
l’importo
relativo all'omesso versamento ed effettuare direttamente il
pagamento agli
enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE
La
certificazione utile per il rilascio del Durc consente di:
compensare
i debiti iscritti a ruolo
entro il 30 aprile 2012 (tributi erariali, regionali, locali, crediti
verso
INPS ed INAIL);
ottenere
dalla banca un'anticipazione;
cedere
il proprio credito.
Per
avvalersi dell'anticipazione e della
cessione del credito, è necessario che si proceda,
preventivamente,
all'estinzione del debito contributivo indicato sul Durc; di questa va
fornita
prova attraverso l'esibizione, alla banca o all'intermediario
finanziario, del
Durc aggiornato.
Si aggiunge che, se permane l'irregolarità contributiva, il creditore deve sottoscrivere, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario. Questo consente di poter eseguire il pagamento del debito.
Se
l'importo del credito riconosciuto è inferiore al debito, si procede
all'estinzione parziale del debito contributivo.
ACCERTAMENTO
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
In materia
di regolarità contributiva, si segnala la realizzazione, da parte
dell'Inps, di
una procedura che permette ai soggetti responsabili dell’adempimento
contributivo ovvero loro delegati o intermediari, la
verifica della situazione di regolarità direttamente online.
Tale
sistema, informa il messaggio n. 11512 del 17 luglio 2013, è operativo a partire dal 22 luglio; gli utenti
devono essere in possesso di PIN abilitato ai servizi Inps. Il percorso
da
seguire è: www.inps.it
→ Servizi on line→ per tipologia di utente → Aziende,
consulenti e professionisti.
In questo
modo, i soggetti tenuti all'adempimento, possono conoscere in tempo
reale la
situazione contributiva: il sistema fornisce un risultato automatico,
articolato per ciascuna delle Gestioni considerate, in ordine al
requisito di
regolarità contributiva, valutata secondo le disposizioni di cui al
decreto
ministeriale 24 ottobre 2007, che regola le modalità per il rilascio
del Durc.
In base
all'esito, gli interessati possono mettere in atto le dovute azioni. In
particolare, tale procedura consente di evitare di incorrere, in sede
di
richiesta di rilascio del Durc, nel preavviso di accertamento negativo,
che ha
come conseguenza la sospensione dell’istruttoria, concedendo 15 giorni
di tempo
per regolarizzare la posizione.
NOVITA’
DAL D. L. 69/2013 (DL “FARE”)
La
conversione in legge del c.d. decreto del Fare (D.L. 69/2013), che è
intervenuto sul Codice degli appalti pubblici - decreto legislativo n.
163 del
12 aprile 2006 – prevede, in materia di Durc, le seguenti variazioni:
– il documento potrà essere
utilizzato anche
per partecipare ad appalti di servizi, lavori e forniture pubbliche diversi
da quello per i quali è stato rilasciato in origine;
- la
validità del Durc passa da 90 a 120 giorni;
- in assenza
dei requisiti per il rilascio del Durc, prima di emettere il
documento
negativo od annullare quello rilasciato, l'ente competente ha l'obbligo
di
informare l'interessato, attraverso Pec, del motivo
della irregolarità
riscontrata, indicandone analiticamente le ragioni e
invitando il soggetto
interessato a regolarizzare la sua posizione entro il termine massimo
di
quindici giorni dalla segnalazione.
NORME E PRASSI |
D.L. 7 maggio 2012, n. 52 Decreto Ministero Economia e Finanze 13 marzo 2013 Messaggio Inps 17 luglio 2013, n. 11512 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 |
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