La certificazione del credito apre la strada al Durc

Pubblicato il 25 luglio 2013

Dettate le modalità per ottenere il rilascio del Durc anche in presenza di debiti contributivi purchè sussista una certificazione attestante crediti certi, liquidi ed esigibili verso pubbliche amministrazioni. Si richiede che l'importo del credito equivalga il debito accertato e non pagato. Le informazioni provengono dal ministero delle Finanze con decreto del 13 marzo 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 16 luglio.


LA CERTIFICAZIONE


Il processo di certificazione dei crediti vantati dalle imprese verso le amministrazioni statali (Stato, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale) consente di attestare che il richiedente sia titolare di un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile.


A tal proposito, si precisa che:


< il credito è certo se è determinato nel suo contenuto dal relativo negozio. Nel caso di specie, il credito deve riguardare una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, siano state effettuate le relative registrazioni contabili;


< il credito è liquido se è esattamente quantificato nell'ammontare;


< il credito è considerato esigibile, nel momento del riscontro da parte delle amministrazioni, quando sono assenti fattori impeditivi del pagamento del credito, quali l’eccezione di inadempimento, l’esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.


La certificazione del credito avviene attraverso l'utilizzo di una apposita piattaforma telematica a cui si accede dal sito del ministero dell'Economia e delle Finanze, previo accreditamento.


Se la P.a. non ottempera al rilascio della certificazione o alla rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, nel termine previsto di 30 giorni, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta.


Il commissario procede al rilascio o al diniego della certificazione entro 50 giorni dalla nomina.


RILASCIO DEL DURC


Il legislatore, con il
comma 5 dell'articolo 13-bis, D.L. n. 52/2012, ha previsto la consegna del Durc (documento unico di regolarità contributiva) a fronte dell'esistenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni; l'ammontare del credito deve essere di importo almeno pari ai debiti contributivi accertati e non pagati.


A dare attuazione alla norma è giunto il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 13 marzo 2013 – in Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2013, n. 165 – che disciplina anche l'utilizzazione della certificazione esibita per il rilascio del Durc.


Il provvedimento risponde alla necessità di non penalizzare ulteriormente le imprese, che si trovano a credito nei confronti dello Stato, consentendo loro di continuare a svolgere la propria attività anche se non in regola con i versamenti contributivi.


------ >
Si ricorda che attraverso il Durc si attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili.


Esso viene richiesto:


- in tutti gli appalti pubblici, compresi gli appalti di servizi e forniture;


- per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione;


- per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell'inizio dei lavori;


- per il rilascio dell' attestazione SOA;


- per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori;


- per l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, se le norme lo richiedono. <------


Il soggetto titolare dei crediti certificati che non ha ottemperato all'obbligo di
versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, può richiedere agli enti appositi il rilascio del Durc.


Le condizioni fissate dal decreto prevedono che gli enti consegnino il Durc:


indicando che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;


apponendo l'importo del relativo debito contributivo;


indicando gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del Durc.


UTILIZZO DEL DOCUMENTO


Il decreto 13 marzo 2013 stabilisce che il Durc rilasciato con le modalità suesposte può essere impiegato per tutte le finalità che la legge riconosce.


Un particolare caso è rappresentato dall'utilizzo del Durc per ottenere il pagamento, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli stati di avanzamento lavori e delle fatture; in questa ipotesi, la stazione appaltante è chiamata ad effettuare un intervento sostitutivo previsto dal Regolamento appalti (D.P.R. n. 207/2010). Se il Durc evidenzia una inadempienza contributiva a carico degli esecutori del contratto, il responsabile del procedimento relativo al Durc deve trattenere dal certificato di pagamento l’importo relativo all'omesso versamento ed effettuare direttamente il pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE


La certificazione utile per il rilascio del Durc consente di:


compensare i debiti iscritti a ruolo
entro il 30 aprile 2012 (tributi erariali, regionali, locali, crediti verso INPS ed INAIL);


ottenere dalla banca un'anticipazione
;


cedere il proprio credito
.


Per avvalersi dell'anticipazione e della cessione del credito, è necessario che si proceda, preventivamente, all'estinzione del debito contributivo indicato sul Durc; di questa va fornita prova attraverso l'esibizione, alla banca o all'intermediario finanziario, del Durc aggiornato.

Si aggiunge che, se permane l'irregolarità contributiva, il creditore deve sottoscrivere, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario. Questo consente di poter eseguire il pagamento del debito.


Se l'importo del credito riconosciuto è inferiore al debito, si procede all'estinzione parziale del debito contributivo.


ACCERTAMENTO REGOLARITA' CONTRIBUTIVA


In materia di regolarità contributiva, si segnala la realizzazione, da parte dell'Inps, di una procedura che permette ai soggetti responsabili dell’adempimento contributivo ovvero loro delegati o intermediari, la verifica della situazione di regolarità direttamente online.


Tale sistema, informa il messaggio n. 11512 del 17 luglio 2013, è operativo a partire dal 22 luglio; gli utenti devono essere in possesso di PIN abilitato ai servizi Inps. Il percorso da seguire è: www.inps.it → Servizi on line→ per tipologia di utente → Aziende, consulenti e professionisti.


In questo modo, i soggetti tenuti all'adempimento, possono conoscere in tempo reale la situazione contributiva: il sistema fornisce un risultato automatico, articolato per ciascuna delle Gestioni considerate, in ordine al requisito di regolarità contributiva, valutata secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, che regola le modalità per il rilascio del Durc.


In base all'esito, gli interessati possono mettere in atto le dovute azioni. In particolare, tale procedura consente di evitare di incorrere, in sede di richiesta di rilascio del Durc, nel preavviso di accertamento negativo, che ha come conseguenza la sospensione dell’istruttoria, concedendo 15 giorni di tempo per regolarizzare la posizione.


NOVITA’ DAL D. L. 69/2013 (DL “FARE”)


La conversione in legge del c.d. decreto del Fare (D.L. 69/2013), che è intervenuto sul Codice degli appalti pubblici - decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 – prevede, in materia di Durc, le seguenti variazioni:


 – il documento potrà essere utilizzato anche per partecipare ad appalti di servizi, lavori e forniture pubbliche diversi da quello per i quali è stato rilasciato in origine;


- la validità del Durc passa da 90 a 120 giorni;


- in assenza dei requisiti per il rilascio del Durc, prima di emettere il documento negativo od annullare quello rilasciato, l'ente competente ha l'obbligo di informare l'interessato, attraverso Pec, del motivo della irregolarità riscontrata, indicandone analiticamente le ragioni e invitando il soggetto interessato a regolarizzare la sua posizione entro il termine massimo di quindici giorni dalla segnalazione.

NORME E PRASSI

D.L. 7 maggio 2012, n. 52

Decreto Ministero Economia e Finanze 13 marzo 2013

Messaggio Inps 17 luglio 2013, n. 11512

D.L. 21 giugno 2013, n. 69

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