A chiarire che la scritta “acconto forniture” apposta sull’assegno emesso dalla società rappresenti una prova di un acquisto e di una successiva cessione dei beni è di Cassazione, con la sentenza 15166/2006, nella quale i Supremi giudici hanno ritenuto che il contribuente attore del procedimento avesse emesso un assegno dall’importo considerevole (150 milioni di lire) con il chiaro intento di mascherare un’operazione di compravendita.
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