La Cassazione sulla mancata consegna del certificato di agibilità
Pubblicato il 12 ottobre 2013
Secondo la Corte di cassazione – sentenza n.
23157 depositata l'11 ottobre 2013 - il certificato di agibilità dimostra un requisito essenziale della cosa venduta e la relativa consegna da parte del venditore all'acquirente dell'immobile, pur non costituendo una condizione di validità della compravendita, è un obbligo posto a carico del venditore medesimo.
In particolare – spiega la Corte – la mancata consegna legittima la sospensione del pagamento se il contratto non è stato ancora concluso; qualora, per contro, la vendita sia stata perfezionata, l'omessa consegna produce un inadempimento, fonte di danno risarcibile.