La Cassazione sul risarcimento del danno da mancato recepimento delle Direttive comunitarie

Pubblicato il 18 maggio 2011 La Terza sezione civile della Cassazione è intervenuta, con un'interessante sentenza depositata lo scorso 17 maggio 2011, la n. 10813, in materia di risarcimento del danno da mancato o parziale recepimento di una direttiva comunitaria, specificando il regime dei termini prescrizionali della relativa azione nonché individuando il dies a quo dal quale considerare il calcolo prescrizionale.

Nel dettaglio, la Corte di legittimità chiarisce, in primo luogo, che “nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell'attribuire diritti ai singoli, ma non self-executing, l'inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo di risarcimento danni in favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito o i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non corre, perché la condotta di inadempimento statuale cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die”.

Qualora, poi, si abbia un adempimento successivo della direttiva, riguardante tutti i soggetti interessati, il termine di prescrizione è decennale ed inizia a decorrere dal giorno in cui è entrata in vigore la normativa italiana di recepimento. Se, tuttavia, l'adempimento è stato parziale disponendo, ad esempio, solo per il futuro o riguardando solo alcuni soggetti, la prescrizione decennale inizia a decorrere solo per gli interessati compresi; per tutti gli altri non varrà alcun termine di prescrizione applicabile.

Nella specie, i giudici di legittimità si sono occupati del diritto alla retribuzione del periodo di formazione e, in particolare, della specializzazione dei medici. Tale diritto era stato riconosciuto in ambito comunitario da specifiche direttive non self executing parzialmente recepite in Italia solo nel 1991 e, in maniera specifica per i medici, solo nel 1999.
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