La Cassazione sul diritto di rendiconto

Pubblicato il 27 luglio 2010
La Corte di cassazione, con sentenza depositata lo scorso 23 luglio, la n. 17283, ha cassato la decisione con cui i giudici di merito avevano rigettato la domanda presentata da un socio di una società di fatto al fine di ottenere il rendiconto della gestione di un conto corrente bancario dell'azienda a cui, peraltro, lo stesso aveva prestato una garanzia fideiussoria.

In particolare, la Corte di legittimità ha spiegato che il procedimento di rendiconto di cui agli articoli 263 e seguenti del Codice di procedura civile, “è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria”; come tale, lo stesso si ricollega “all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale, in caso di accettazione del conto, è un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre, in caso contrario, è una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto)”. 

Nel caso in esame - precisa la Corte – il diritto di rendiconto era stato fatto valere in via principale ed era, quindi, riconducibile all'articolo 2261 “che riconosce ai soci di società di persone il diritto di ottenere il rendiconto dagli amministratori”.
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