In caso di mediazione obbligatoria ope iudicis (cosiddetta mediazione delegata), ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione.
L'utile esperimento, in tale contesto, va inteso quale primo incontro delle parti davanti al mediatore e conclusosi senza l’accordo.
Non serve, quindi, che la conciliazione sia stata avviata nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che la dispone, termine fisso la cui mancanza - come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità - può costituire una formale irregolarità.
E' quanto stabilito dalla Corte di cassazione, Seconda sezione civile, nel testo della sentenza n. 40035 del 14 dicembre 2021, pronunciata in tema di termini per esperire la mediazione delegata.
Di seguito il principio di diritto espressamente enunciato dalla Suprema corte: "Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo - e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione".
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