La Cassazione richiama il principio dell’autonomia degli atti di accertamento per imposte diverse

Pubblicato il 19 febbraio 2011 Con la sentenza n. 3954 del 18 febbraio 2011, la Cassazione ha stabilito che è illegittimo l'accertamento Iva fondato su un altro atto impositivo delle imposte dirette, dello stesso anno ma riferito ad imposta diversa, divenuto ormai definitivo perché non impugnato dal contribuente. L’Amministrazione se vuole usare tale altro atto può farlo se indica precisamente le ragioni per cui le prove di questo possano essere ritenute idonee per il nuovo.

Nel precedente grado di giudizio, la Ctr, sconfessata dalla Cassazione, fa discendere la legittimità e l’efficacia dell'accertamento di cui è causa dal mero fatto dell'asserita definitività di un diverso atto di accertamento per le imposte dirette in relazione allo stesso anno in ordine al quale non era stata proposta impugnazione. Ma, spiega la Corte, tale considerazione “costituisce macroscopica erroneità di motivazione in quanto per il principio della autonomia degli atti di accertamento per imposte diverse la intervenuta definitività di uno di essi per mancanza di opposizione è irrilevante in ordine alla fondatezza o meno dell'altro, non essendo tale caratteristica equiparabile ad un giudicato, anche parziale e limitato a un presupposto di fatto comune a entrambi”.

La Ctr avrebbe potuto solo richiamare gli elementi probatori e presuntivi tratti da un accertamento, suffragandoli con dettagliate motivazioni e prove della loro idoneità per un diverso accertamento.
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