La Cassazione di nuovo sulla compensazione delle spese di lite
Pubblicato il 06 febbraio 2012
Nella vigenza del regime anteriore alla Legge n. 263 del 2005, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese di lite
“per giusti motivi” deve essere fondato su “
un adeguato supporto motivazionale”; a tal fine, tuttavia, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento.
L’importante è che le ragioni giustificatrici della compensazione
“siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito)”.
In definitiva, deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice “
anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata”.
E’ quanto ricordato dai giudici di Cassazione nel testo dell’ordinanza n.
340 del 2012.