La carenza di motivazione dell'atto impositivo non è rilevabile d'ufficio
Pubblicato il 20 maggio 2010
La Sezione tributaria della Corte di cassazione, con sentenza n. 10802 depositata lo scorso 5 maggio, ha accolto il ricorso avanzato dal Fisco avverso la decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva annullato un avviso di rettifica Iva per difetto di motivazione.
In particolare, l'allegazione della nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione non era stata dedotta dal contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio e, per questo, l'Amministrazione finanziaria aveva lamentato, dinanzi ai giudici di Cassazione, un vizio di extra-petizione della sentenza impugnata: il giudice, cioè, interferendo nel potere dispositivo delle parti, aveva pronunciato oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte dalle parti.
La Corte ha ritenuto fondato tale motivo ribadendo come in tema di contenzioso tributario, la nullità dell'avviso di accertamento non sia rilevabile d'ufficio; la relativa eccezione – continua la Cassazione - se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta per la prima volta nelle successive fasi del giudizio.