A seguito della decisione presa dalla Corte di Cassazione – sentenza 1625/2010 – vengono definitivamente sciolti i dubbi sulla competenza a decidere tra giudice amministrativo e giudice tributario in materia di provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’anagrafe unica delle Onlus.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, infatti, confermato la correttezza della posizione già espressa dall’agenzia delle Entrate nelle precedenti circolari n. 14/E/2003 e 22/E/2005.
La Corte si è così espressa: “La controversia riguardo al provvedimento di cancellazione (o al rifiuto di iscrizione) dall'anagrafe delle ONLUS, di competenza dell'Agenzia delle Entrate, deve... ritenersi attribuita al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, avendo ad oggetto un atto di revoca (o diniego) di agevolazioni (art. 19, lett. h, del citato D.Lgs.)”.
Per le Entrate, risoluzione n. 16/E/2010, quindi, sul provvedimento di cancellazione dall’anagrafe delle onlus o sul rifiuto di iscrizione decide il giudice tributario, dal momento che tali atti equivalgono alla perdita delle agevolazioni fiscali godute dagli enti che vi sono iscritti.
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