L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 147 del 28 giugno 2007, chiarisce che le imposte pagate a titolo definitivo in uno Stato estero permettono di fruire con il Fisco italiano del credito d’imposta ex articolo 165 del Tuir anche se ad incassare il tributo sia uno Stato inserito nella black list dei Paesi a regime fiscale privilegiato. La precisazione si basa sulla considerazione che l’articolo 165 del Tuir non contiene limitazioni sulla circostanza che i redditi su cui si intende fruire dell’agevolazione provengano da uno Stato black list e non richiede che sia in vigore un Trattato contro le doppie imposizioni.
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