L’11 ottobre la Cas.sa.colf incassa tramite Inps

Pubblicato il 08 ottobre 2010

Con messaggio n. 25102 del 6 ottobre 2010, l’Inps ricorda che assieme ai contributi per il terzo trimestre 2010, in scadenza il prossimo 11 ottobre (il 10 cade di domenica), si dovranno pagare anche i contributi di finanziamento alla Cas.sa.colf, la cassa di previdenza per i trattamenti assistenziali ed assicurativi, integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie per colf e badanti, gestita dalle associazioni sindacali. Vi sono obbligati tutti i datori che applichino il Ccnl sul lavoro domestico. Si legge sul regolamento che “il dipendente risulta iscritto alla CAS.SA.COLF dal 1° Luglio 2010 qualora, essendo stato assunto in data precedente, i contributi di assistenza contrattuale ... siano versati a suo nome in relazione al terzo trimestre 2010”; la stessa cosa vale per il datore.

Si potrà provvedere a questo primo adempimento dall’operatività della Cassa – 1° luglio 2010 - utilizzando gli stessi bollettini Inps del versamento del terzo trimestre 2010, precompilati o da compilare, o tramite procedura online. In ogni caso, anche nell’eventualità dei bollettini precompilati poiché non comprendono l’importo, il datore di lavoro dovrà calcolare il contributo dovuto da aggiungere a quello di previdenza e dovrà esporre il codice “F2” nel campo “C.ORG”.

La quota da considerare è di 0,03 euro l’ora (di cui 0,01 euro toccano ai lavoratori). Pertanto, il datore dovrà moltiplicare il contributo orario per le ore lavorate e aggiungere quanto risulta all’importo dei contributi previdenziali.

Si ricorda che:

- all’Inps è demandata esclusivamente la riscossione di detto contributo che sarà riversato e gestito dalla Cassa di previdenza di malattia;

- il Fondo assicura ai datori una copertura contro il rischio d'infortunio, anche in itinere, dei domestici di cui sono responsabili, fino a 50 mila euro;

- il dipendente ha diritto alle prestazioni se a suo nome siano stati regolarmente versati con continuità, anche da datori di lavoro differenti, i contributi di assistenza contrattuale in oggetto relativamente ai quattro trimestri precedenti al trimestre durante il quale è occorso l’evento (ricovero, convalescenza, pagamento del ticket) in relazione al quale si chiede la prestazione, purché l’importo complessivo dei contributi di assistenza contrattuale versati in questi quattro trimestri a nome del dipendente (anche da parte di datori di lavoro differenti) non risulti inferiore a 25,00 euro.

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