L’ errato calcolo della base agevolabile della Tremonti ter ha riflessi sul bilancio

Pubblicato il 25 marzo 2010

In sede di compilazione dei bilanci di fine anno, si deve prestare molta attenzione ai beni agevolabili, cioè a quei beni acquistati che possono godere del beneficio fiscale della Tremonti-ter.

Per l’esatto calcolo della base agevolabile, a livello operativo, si deve procedere nel seguente modo: si devono prendere tutte le fatture d’acquisto relative al secondo semestre del 2009, selezionare quelle relative agli acquisti agevolabili e sommarle tra di loro. Su tale ammontare è possibile calcolare la variazione fiscale in diminuzione.

Si ricorda, a tal riguardo, che la Tremonti-ter sulla detassazione degli investimenti si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato in relazione alle attività produttive di redditi d'impresa indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto dall’impresa, dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi.

I chiarimenti in merito all’applicazione della suddetta agevolazione fiscale sono stati resi dall’agenzia delle Entrate con la circolare 27 ottobre 2009, n. 44, con la quale è stato fatto il punto sulla detassazione degli investimenti in macchinari prevista dal Decreto legge n. 78/2009.

Accade spesso, però, che si incontrino delle difficoltà nell’individuare i beni agevolabili, con il rischio di incorrere in comprensibili errori. A questo punto, perciò, potrebbe essere utile sapere quali sono le eventuali conseguenze in cui si incorre in caso sia di errori in eccesso che in difetto.

La detassazione degli investimenti opera come abbattimento del reddito d’impresa e cioè come variazione fiscale in diminuzione che incide sul bilancio in termini di minore imposta Ires da versare. Nel caso di errori nel calcolo della base agevolabile si può andare incontro alla duplice ipotesi:

- errore in eccesso, configura la fattispecie della dichiarazione infedele, con conseguente minor versamento delle imposte e, quindi, con sanzione dal 100 al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito non spettante;

- errore in difetto, si avrà il caso di eccessivo debito oppure insufficiente credito da dichiarazione, che potrà essere risolto presentando la dichiarazione integrativa a favore entro il termine della successiva dichiarazione.

Accertata la base agevolabile, l’ultima fase è quella della compilazione del quadro RS del modello Unico 2010. Nello specifico per i soggetti Ires, si deve compilare il quadro RS141, dove vanno inseriti, rispettivamente, il totale degli investimenti agevolabili e il relativo 50%. Il valore è poi riportato in diminuzione nel quadro RF.

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