La Banca centrale europea ha fissato con la decisione di politica monetaria del 17 aprile 2025 al 2,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP).
Dunque, a decorrere dal 23 aprile 2025 variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Vediamo di seguito i dettagli contenuti nella circolare Inps n. 80 del 18 aprile 2025.
A partire dal 23 aprile 2025 dunque, entrano in vigore nuove aliquote per il tasso di interesse applicato alle rateazioni e per il differimento del versamento dei contributi previdenziali.
Il tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è stato fissato all’8,40% annuo, a decorrere dalle richieste di rateazione presentate dal 23 aprile 2025.
I piani di ammortamento già in essere non subiscono alcuna modifica, poiché gli accordi di dilazione approvati in precedenza continueranno a essere regolati in base al tasso di interesse vigente al momento della loro emissione.
Anche il tasso di interesse per il differimento del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è stato aggiornato: a partire dal 23 aprile 2025, l’interesse applicabile ai contributi differiti è pari all’8,40% annuo.
Anche in questo caso, l’interesse di differimento si applica ai contributi e ai premi relativi al mese di aprile 2025 e successivi.
Ciò significa che, per chi ottiene l’autorizzazione al differimento del pagamento, il tasso dell’8,40% è calcolato sugli importi non versati nei termini ordinari.
Sanzione ordinaria
La sanzione ordinaria si applica in tutti i casi in cui il mancato pagamento sia riconducibile a omissioni contributive rilevabili dalle denunce obbligatorie, ovvero quando i contributi dovuti sono dichiarati ma non versati nei termini previsti.
A partire dal 23 aprile 2025, la sanzione civile per il mancato o ritardato pagamento dei contributi è fissata al 7,90% annuo, valore calcolato sommando 5,5 punti percentuali al tasso di rifinanziamento principale della BCE (2,40%).
Sanzioni ridotte per ravvedimento operoso
Se il versamento viene effettuato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza, e prima di contestazioni da parte dell’ente impositore, la sanzione viene ridotta al 2,40% annuo.
La normativa distingue tra omissione contributiva ed evasione contributiva, applicando sanzioni più severe nei casi di condotta fraudolenta.
Si ha infatti omissione quando il datore di lavoro ha dichiarato i contributi e i premi dovuti ma non li ha versati nei termini, mentre l’evasione si configura nel caso in cui il datore di lavoro ha omesso del tutto la registrazione dei contributi dovuti o ha fornito informazioni false per eludere il pagamento.
In caso di evasione accertata, la sanzione è pari al 30% annuo dell’importo non versato, con tetto massimo pari al 60% dell’importo dei contributi omessi.
Se il contribuente denuncia spontaneamente la situazione debitoria entro 12 mesi, la sanzione si riduce al 7,90% annuo se il versamento avviene entro 30 giorni dalla denuncia.
Se il versamento avviene entro 90 giorni, la sanzione è pari al 9,90% annuo.
Le aziende coinvolte in procedure concorsuali, come fallimenti o concordati preventivi, possono beneficiare di una riduzione delle sanzioni civili applicate sui contributi previdenziali non versati.
A partire dal 23 aprile 2025, la riduzione delle sanzioni è calcolata sulla base del tasso di rifinanziamento principale della BCE (ex TUR), pari al 2,40%
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".