Con comunicato del 25 giugno 2020, l'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale dà notizia che l'organo di conformità è tornato a pronunciarsi sui criteri di determinazione dell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo formalmente viziato. La questione di legittimità, sollevata dai Tribunali di Bari e di Roma, verte, in particolare, sull'inciso dell'art. 4, Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, secondo cui nelle ipotesi di licenziamento illegittimo, con appurata violazione formale o procedurale, spetta al lavoratore un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale "di importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio".
Invero, come precedentemente affermato nella sentenza n. 194 del 2018 relativamente all'art. 3, comma 1, del soprarichiamato Decreto Legislativo, la Corte sottolinea l'impossibilità, per il legislatore, di predeterminare il costo del licenziamento illegittimo, dovendo ritenersi opportuno, diversamente, che il giudice possa effettuare una discrezionale valutazione del caso concreto, seppur con l'indicazione di una soglia minima ed una massima.
In attesa della pubblicazione della Sentenza, l'Ufficio Stampa della Corte rende noto che l'inciso "di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio", quale criterio rigido ed automatico legato esclusivamente all'anzianità di servizio, è stato dichiarato incostituzionale.
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