I soggetti passivi italiani che hanno effettuato acquisti di beni e servizi in un altro Stato membro UE, con l’applicazione dell’IVA locale, possono fare richiesta di rimborso presentando istanza all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposito portale elettronico. A sua volta l’Agenzia inoltrerà la richiesta allo Stato membro di competenza.
Ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 2008/9/Ce, per aver diritto a presentare l’istanza di rimborso, devono sussistere le seguenti condizioni in capo al richiedente:
Inoltre, il soggetto passivo deve effettuare operazioni le quali conferiscono il diritto alla detrazione IVA nello Stato membro ove è stabilito.
Tuttavia, non viene escluso dal diritto al rimborso qualora:
L’invio dell’istanza può avvenire:
Il termine è il 30 settembre dell’anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso.
La domanda inviata all’Agenzia delle Entrate, prima di essere inoltrata al competente ufficio estero, sarà soggetta ai controlli previsti.
L’IVA da rimborsare viene stabilita in base alla normativa vigente nello Stato membro di rimborso, considerando le eventuali limitazioni “oggettive” previste.
Attenzione: se l’IVA è stata pagata nel Regno Unito, la domanda di rimborso doveva essere presentata entro il 31 marzo 2021.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".