Il mese di settembre che si sta per concludere vede impegnati i contribuenti IVA in una serie di adempimenti. In particolare, sono coinvolti coloro che vogliono chiedere il rimborso per l’Imposta assolta in altri Stati Ue o coloro che, a partire dal prossimo anno, vorranno costituire un Gruppo IVA.
Il 30 settembre 2020 scade il termine per i soggetti passivi stabiliti in Italia per presentare l’istanza di rimborso “diretto” per l’IVA assolta nel 2019 in altri Stati membri dell’Ue.
Sempre entro la stessa data, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri o in Paesi extra Ue con i quali esistono accordi di reciprocità possono chiedere il rimborso dell’IVA pagata in Italia.
Accertata la sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni richieste, i contribuenti potranno procedere con la trasmissione delle domande: ogni singolo Stato membro definisce i limiti, la periodicità, il grado di dettaglio delle informazioni richieste e i documenti da allegare.
Inoltre, è necessario appurare se, nel periodo considerato, l’operatore era identificato direttamente nel Paese del rimborso, oppure lo era per mezzo di un rappresentante fiscale o di una stabile organizzazione; se ha effettuato operazioni attive e che tipo di operazioni. L’assenza di una di queste situazione potrebbe, infatti, inibire il rimborso.
Infine, condizione necessaria per il rimborso è che l’IVA assolta sia detraibile nello Stato membro dove il soggetto passivo è stabilito. Ciò richiede una duplice verifica: che il richiedente non abbia limitazioni di tipo soggettivo alla detrazione in Italia e che l’imposta risulti oggettivamente detraibile nel Paese del rimborso.
Se sussistono tutte le suddette condizioni, i soggetti passivi stabiliti in Italia possono chiedere il rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro presentando l’istanza all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposito portale elettronico.
È disponibile sul sito dell’Amministrazione finanziaria una guida operativa per la compilazione della domanda che si compone di vari quadri (per esempio: richiedente, rappresentante, conto corrente, attività, ecc.).
Inoltre, è disponibile una tabella che riassume i requisiti stabiliti da ciascuno Stato membro in ordine al contenuto della domanda di rimborso (per esempio: l’ammontare minimo).
Compilata la domanda, l’Agenzia la inoltra allo Stato membro di rimborso, tranne nei casi particolari in cui il richiedente:
non abbia svolto attività di impresa, arte o professione;
abbia effettuato esclusivamente operazioni esenti o non soggette ad IVA che non conferiscono il diritto alla detrazione;
si sia avvalso del previgente regime dei contribuenti “minimi”;
si sia avvalso del regime speciale dei produttori agricoli.
Viceversa, anche i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri Ue possono chiedere il rimborso dell’IVA detraibile assolta in Italia, alle condizioni previste dall’articolo 38-bis2 del DPR 633/72.
Nel caso in cui il richiedente sia un non residente, che intende chiedere il rimborso in Italia, il requisito soggettivo va verificato nel Paese di stabilimento, mentre quello oggettivo è accertato in Italia.
Con la recente risposta n. 339 del 2020, l’Agenzia ha confermato una causa ostativa al rimborso “diretto” per i "soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato".
Secondo la posizione ribadita dall’Agenzia, il contribuente non può aderire alla procedura del rimborso prevista per i soggetti non residenti di cui all'articolo 38bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non poiché è identificato direttamente in Italia ai fini IVA, ma, piuttosto perché, presentando una dichiarazione con la partita IVA italiana, ha di fatto operato egli stesso la scelta circa la modalità "fisiologica" di erogazione del rimborso IVA.
In scadenza sempre il 30 settembre 2020, il termine per l’esercizio dell’opzione da parte dei soggetti che intendono costituire un Gruppo IVA, con efficacia dal 1° gennaio 2021.
L’opzione può essere esercitata presentando in via telematica il modello AGI/1.
Le dichiarazioni che verranno inviate oltre tale data, non consentiranno di avvalersi del regime speciale a partire dal prossimo gennaio, ma soltanto a partire dal 2022.
Per poter esercitare l’opzione per il Gruppo IVA è necessario che i soggetti integrino i requisiti previsti dall’articolo 70-bis del Dpr n. 633/72 e che tra di essi sussistano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui al successivo articolo 70-ter. Tali vincoli devono sussistere almeno dal 1° luglio 2020 ed, inoltre, è necessario che tutti i soggetti in possesso dei requisiti siano inclusi nel perimetro del Gruppo, non potendosi operare una selezione fra di essi.
La dichiarazione di opzione deve essere compilata dal rappresentante di Gruppo mediante apposita applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il modello deve essere sottoscritto online da tutti i partecipanti ed inviato in modalità telematica dallo stesso rappresentante.
Infine da ricordare che scade oggi, 28 settembre 2020, il termine per i contribuenti che non hanno presentato ancora la dichiarazione annuale Iva 2020, relativa al periodo d’imposta 2019. Si ricorda che il termine ordinario del 30 aprile 2020 è stato prorogato al 30 giugno 2020 (articolo 62, commi 1 e 6, del Dl 18/2020).
Tutti coloro che non hanno ancora presentato la dichiarazione, possono farlo entro oggi, con l’applicazione di una mini-sanzione.
Infatti, sono considerate valide le dichiarazioni annuali IVA presentate entro il termine di 90 giorni rispetto alla scadenza originaria. Tenuto conto della sospensione dell’adempimento, i 90 giorni scadono il 28 settembre 2020.
La dichiarazione IVA presentata dopo il 28 settembre si considera omessa.
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