Iva, sì a detrazione per il ripristino dei servizi su immobile di terzi

Pubblicato il 15 settembre 2017

La Corte di Giustizia europea interviene in merito all’interpretazione della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 - articolo 26, paragrafo 1, e articoli 168 e 176 - relativa al sistema comune Iva (GU 2006, L 347, pag.1): nella causa principale, la controversia ha ad oggetto il diritto di portare in detrazione l’Iva assolta a monte che ha gravato sulle spese sostenute dal soggetto passivo al fine di effettuare la prestazione. La questione verte sul sistema comune dell’Iva, che garantisce la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle stesse, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’Iva.

La Corte, nella causa C-132/16, con sentenza del 14 settembre 2017, chiarisce che l'articolo in argomento: “dev’essere interpretato nel senso che il soggetto passivo ha diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per la prestazione di servizi, consistenti nella costruzione o nella ristrutturazione di un bene immobile di cui un terzo sia proprietario, qualora quest’ultimo benefici a titolo gratuito del risultato di tali servizi e questi ultimi siano utilizzati tanto dal soggetto passivo medesimo, quanto dal terzo nell’ambito delle loro attività economiche, nei limiti in cui detti servizi non vadano oltre quanto necessario per consentire al soggetto passivo medesimo di effettuare a valle operazioni soggette ad imposta e il loro costo sia incluso nel prezzo di tali operazioni.”.

Dunque, ai fini della detrazione deve sussistere un nesso “diretto e immediato” tra i costi per gli interventi e una o più operazioni imponibili effettuate a valle da chi li ha sostenuti.

Nel caso di specie, il soggetto passivo che ha sostenuto i costi degli interventi di ripristino di una stazione di pompaggio di acque reflue di proprietà di un Comune, ha diritto a detrarre la relativa Iva (nel limite delle spese necessarie a garantire lo svolgimento dell’attività del soggetto stesso), poiché sussiste un nesso diretto e immediato tra il servizio di ripristino e l’attività economica svolta dal soggetto medesimo ed anche se i servizi sono destinati a essere utilizzati sia dal soggetto passivo sia dal terzo proprietario, nell’ambito delle rispettive attività economiche, usufruendone il terzo a titolo gratuito. Ciò in quanto senza il ripristino della stazione di pompaggio, il collegamento ad essa degli immobili che si intendeva costruire sarebbe stato impossibile. Tale ripristino era indispensabile ai fini della realizzazione del progetto e che, quindi, in sua assenza, il Terzo non avrebbe potuto esercitare la propria attività economica.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy