Iva senza recupero sulle auto rivendute

Pubblicato il 06 marzo 2007

Il problema della correlazione tra il regime Iva degli acquisti e quello della successiva rivendita è tornato alla ribalta in occasione della procedura di rimborso dell’Iva detratta solo per un decimo (o il 15% fino al 16 settembre 2006), relativamente alla quale le norme originarie disponevano l’assoggettamento della rivendita su un imponibile ridotto nella stessa proporzione. Al punto 4 del provvedimento dell’agenzia delle Entrate si legge, infatti, che per le cessioni dei veicoli per i quali la base imponibile è stata assunta in misura ridotta (L. n. 388/2000) i contribuenti che presentano istanza di rimborso devono operare la variazione in aumento prevista dall’articolo 26 della legge Iva, assumendo come base imponibile l’intero corrispettivo pattuito. Queste conclusioni risultano però incompatibili con la direttiva comunitaria, in quanto non esauriscono la loro validità per la sola istanza di rimborso, portando allo stesso tempo il credito a trasformarsi in un debito superiore. Pertanto, se il contribuente ha acquistato il veicolo dal periodo 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006 e non l’ha ancora venduto, deve sapere come eseguire la vendita quando arriverà quel momento.

Intanto, la scadenza del 15 aprile 2007, fissata dal provvedimento emanato dal direttore delle Entrate, in corso di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”, potrebbe essere rinviata di un mese. L’Ipotesi si fa sempre più strada tra i tecnici dell’amministrazione e una serie di indizi fanno propendere per questa soluzione. Infatti, oltre a mancare la pubblicazione ufficiale del provvedimento, anche la modulistica – seppure disponibile sul sito dell’Agenzia – manca della stessa ufficialità. Non da meno sono i problemi legati al ricalcolo delle imposte 2006 che deve essere indicato nei modelli di rimborso detrazione Iva auto, quando le imposte 2006 devono ancora essere calcolate. 

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