Iva: rettifica note di variazione e prestazioni rese da coop sociali. Tutti i chiarimenti delle Entrate

Pubblicato il 21 settembre 2023

Dopo l’appuntamento in diretta dello scorso mese di gennaio, è tornato il 20 settembre il tradizionale incontro con “Speciale Telefisco" (videoconferenza online), durante il quale rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e del Governo hanno risposto ai quesiti di professionisti e aziende che vogliono orientarsi tra i numerosi adempimenti e novità fiscali.

I temi affrontati sono stati di grande impatto: dall’Iva alla chiusura della compilazione delle dichiarazioni, dai bonus edilizi agli ultimi controlli sulle definizioni agevolate per arrivare alle novità sulla crisi d’impresa.

Vediamo alcune delle risposte più significative.

IVA. Termine per la rettifica

Uno dei quesiti posti all’Amministrazione finanziaria ha riguardato le note di variazione Iva e, nello specifico, è stato chiesto di indicare il termine entro il quale il cessionario/committente che riceve la nota deve provvedere alla rettifica in diminuzione della detrazione precedentemente effettuata.

Dal lato attivo non sembrano esserci dubbi, in quanto l’Agenzia è stata chiara con la circolare n. 1/E/2018 nel definire il termine ultimo entro il quale il cedente/prestatore può rettificare il suo debito Iva in diminuzione: “la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione”.

Mancava da specificare l’ulteriore tassello. Tra le risposte fornite nell’ambito della videoconferenza del 20 settembre si è voluto precisare, sul piano passivo, ovvero sul piano del destinatario che riceve la nota ed è obbligato a rettificare (in tutto o in parte) la detrazione in precedenza operata, quando poter operare.

Ricorda l’Agenzia delle Entrate che le note di variazione sono emesse per rettificare, in aumento o in diminuzione, importi oggetto di precedente fatturazione. La nota di variazione (di addebito o di accredito) ha gli stessi requisiti della fattura e deve essere emessa, con riferimento all’originaria fattura, per la differenza dell’importo risultante errato o concesso a titolo di sconto.

NOTA BENE: La rettifica in diminuzione rappresenta una mera facoltà attribuita al cedente/prestatore. Questi, infatti, risulta titolare di un diritto potestativo che, in quanto tale può decidere se esercitare o meno.

Una volta emessa la nota di variazione in diminuzione (“nota di credito”), il cessionario/committente deve annotarla in diminuzione nel registro degli acquisti ovvero, in alternativa, in aumento nel registro delle fatture emesse, al fine di far emergere l’Iva a debito. In tale evenienza, il termine per l’annotazione della nota di variazione decorre dalla data di ricevimento della stessa. La scadenza è, invece, il giorno 15 del mese successivo.

Trasformazione in società semplice, tassazione delle riserve di utili

Altro quesito ha riguardato il tema della trasformazione agevolata in società semplice e tassazione delle riserve di utili.

Si ricorda che le società di capitali che si trasformano in società semplici (ex Legge n. 197/2022) devono procedere ad imputare ai soci, nel primo periodo di imposta successivo alla trasformazione, le riserve costituite antecedentemente, con conseguente tassazione secondo modalità ordinarie.

Si è chiesto all’Amministrazione finanziaria quale sia il trattamento fiscale delle riserve pregresse, ossia costituite antecedentemente all’operazione, e se la tassazione, in presenza di soci persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa, debba effettuarsi:

  1. mediante assoggettamento dell’importo che costituisce reddito alla ritenuta di imposta del 26% di cui all'art. 27 del Dpr 600/1973, ancorché tale norma non contempli le società di persone tra i sostituti di imposta, oppure
  2. mediante imputazione del reddito ai soci per trasparenza nella dichiarazione mod. Redditi SP relativa al primo esercizio di esistenza della società semplice.

Con riferimento alla prima ipotesi, si chiede inoltre quale sia il termine per il versamento della ritenuta.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riepilogato la suddetta disciplina della trasformazione di una società di capitali in società semplice, specifica il trattamento fiscale da riservare alle somme in questione.

Secondo la risposta, alla distribuzione delle riserve delle società di capitali, è prevista l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sugli utili corrisposti alle persone fisiche residenti in relazione alle partecipazioni - qualificate e non qualificate - da parte delle società e degli enti.

Infatti, anche se le società semplici (risultati dalla trasformazione) non rientrino (in base alla disposizione) tra i soggetti tenuti ad applicare la ritenuta, “non si ravvisano motivi di ordine logico-sistematico per negare l’applicazione della predetta ritenuta, qualora le società semplici risultanti dalla trasformazione di una società di capitali imputino ai propri soci i redditi conseguiti dalla società di capitali trasformanda”.

Riguardo al quesito entro quale data procedere al versamento della ritenuta, ha puntualizzato l’Agenzia che la stessa deve essere versata entro il 16 aprile del periodo d’imposta successivo alla trasformazione.

Prestazioni cooperative sociali, quale aliquota Iva?

Tra le risposte rese alla stampa specializzata, le Entrate si sono espresse anche in merito all’aliquota IVA da applicare alle prestazioni rese dalle cooperative sociali che si siano trasformate in enti del Terzo settore.

Il quesito è stato sollevato in quanto le cooperative sociali sono diventate imprese sociali di diritto, cioè enti del Terzo settore commerciali, ai sensi del Dlgs n. 117/2017, iscritti nel Registro delle imprese.

In precedenza era riconosciuta l’esenzione da Iva a tutte le Onlus, mentre ora solo agli Ets non commerciali.

L’Agenzia delle Entrate conferma, ai sensi del Decreto IVA, che le prestazioni rese in favore dei soggetti svantaggiati dalle cooperative sociali e loro consorzi (prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative) sono assoggettate ad aliquota Iva del 5%.

NOTA BENE: Ai fini dell’applicabilità del regime Iva di favore, non rileva la natura di ente del terzo settore commerciale o non commerciale della cooperativa sociale.

Inoltre, dal 1° gennaio 2016 alle cooperative sociali non è più concessa la facoltà di optare per il regime di maggior favore (esenzione) previsto per le Onlus.

Donazioni beni obsoleti senza Iva

Una azienda decide di modificare il proprio piano vendite, scegliendo di donare i prodotti non più commercializzati ad un Ets. L’azienda intende donare all’Ets anche beni strumentali (computer), obsoleti rispetto alle esigenze dell’azienda.

Si è chiesto al Fisco se l’azienda potrà fruire della disciplina fiscale della Legge n. 166/2016 (c.d. “Legge antisprechi”), con esclusione dell’applicazione dell’Iva sulle cessioni gratuite sia per la donazione di beni merce che per i computer?

In pratica, si tratta di beni che, se non fossero oggetto di donazione, sarebbero destinati ad essere distrutti o a costituire un rifiuto o uno scarto. Come noto, la cessione gratuita dei beni in questione (qualora avvenga alle condizioni e secondo la procedura descritte nello stesso articolo) è equiparata alla loro distruzione.

Pertanto, conferma l’Agenzia che la cessione gratuita dei beni sopra indicati non è soggetta ad Iva, con il mantenimento, in capo al donante, del diritto alla detrazione dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto o dell’importazione delle merci o delle materie prime per i quali è stata cambiata la destinazione.
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