Iva per trasporto di passeggeri per vie d’acqua
Pubblicato il 11 febbraio 2021
Precisazioni sono rese in merito al trattamento Iva per le prestazioni di trasporto di passeggeri per le vie d’acqua da parte di imprese armatrici.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 2 febbraio 2021, fa presente che:
- esistono i contratti di “mero trasporto”, che si esauriscono nel trasporto di persone da un porto di partenza ad un porto di arrivo senza alcun tipo di servizio aggiuntivo;
- vi sono, poi, prestazioni che comportano sia il mero trasporto passeggeri e sia la fornitura di altri servizi (prestazioni complesse: pesca sportiva, avvistamento cetacei, somministrazione di pranzi e cene a bordo, l’organizzazione di eventi particolari con musica e pasti a bordo).
Prestazioni di trasporto di persone urbano. Le diverse aliquote Iva
In merito, si fornisce un quadro riepilogativo delle aliquote Iva in materia:
- sono escluse da Iva le sole prestazioni di trasporto di persone urbano, realizzate (per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare) mediante veicoli da piazza (servizio di taxi, gondole e motoscafi);
- le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sono soggette all’aliquota del 5 per cento;
- i trasporti urbani di persone per vie acquee effettuate con mezzi diversi da quelli da piazza o diversi dai mezzi abilitati e a prescindere dal mezzo usato, tutti trasporti extraurbani, sono assoggettate all’aliquota del 10 per cento.
Molto sinteticamente, viene poi precisato che se vicino alla prestazione di trasporto di persone si offrono anche altre prestazioni, si configura una prestazione unica generica assoggettabile ad Iva con aliquota del 22 per cento.