Iva ordinaria al 22% per la costruzione di residenze turistico-alberghiere

Pubblicato il 15 gennaio 2014 Al quesito su quale sia la corretta aliquota IVA da applicare alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto stipulati per la costruzione di complessi immobiliari destinati a “residenza turistico alberghiera” da realizzarsi previa demolizione di preesistenti strutture ricettive, l’Agenzia delle Entrate risponde con risoluzione n. 8/E del 14 gennaio 2014.

L’Agenzia delle Entrate interviene con tale nuovo documento di prassi a far chiarezza sull’argomento, specificando il regime Iva applicabile alle cessioni e alle locazioni delle singole unità del fabbricato.

È chiarito che l'aliquota Iva applicabile alla costruzione delle residente turistico-alberghiere (con unità immobiliari accatastate nelle categorie A/2 e D/2), è quella ordinaria del 22% se il complesso immobiliare è costituito da unità abitative e da unità strumentali, con prevalenza di unità non abitative.

L’aliquota Iva sulla costruzione può essere ridotta al 10% se, invece, la caratteristica dell’edifico è prevalentemente abitativa: le residenze alberghiere sono realizzate nei cosiddetti edifici Tupini e sono rispettate le proporzioni tra fabbricati abitativi e strumentali.

Infine, l’aliquota Iva può scendere ulteriormente al 4% se il committente è un'impresa che svolge attività di costruzione di immobili per la successiva vendita.

Relativamente alle operazioni di cessione e di locazione delle singole porzioni immobiliari, l’Agenzia precisa inoltre che la classificazione catastale, come chiarito con circolare n. 27/E/2006, costituisce, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'immobile, il criterio oggettivo cui attenersi per la distinzione tra fabbricati strumentali e fabbricati ad uso abitativo, ai fini dell'applicazione delle imposte indirette.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: come presentare il modello RED 2024

20/09/2024

Bonus befana in arrivo a dicembre?

20/09/2024

Contribuzione in due gestioni previdenziali: legittima per la CEDU

20/09/2024

Processo telematico: nuove specifiche tecniche dal 30 settembre

20/09/2024

DDL Lavoro: nuova regola per contratti misti per forfetari

20/09/2024

Società liquidata ed estinta: soci senza diritto di operare le variazioni Iva

20/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy